Notificazione e momento interruttivo della prescrizione
Quale del differente momento perfezionativo della notificazione fra destinatario e notificante determina il momento interruttivo della prescrizione? SS.UU. Civili Sentenza n. 24822/15

La Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con Sentenza n. 24822 del 09/12/2015 nell'intento di dirimere un contrasto giurisprudenziale affronta l'interessante caso della esatta individuazione del termine di prescrizione quando l'effetto interruttivo si ottenga con la notifica di atto giudiziario.
La questione riguarda i limiti di estensione del principio della diversa decorrenza degli effetti della notificazione nelle sfere giuridiche, rispettivamente, del notificante e del destinatario.
Il caso è stato assegnato alle Sezioni Unite alle quali è stato chiesto un intervento chiarificatore sui limiti di operatività del principio: se debba, cioè, essere riferita ai soli atti processuali, o possa essere ampliata alla notificazione di atti sostanziali od, eventualmente, di atti processuali che producano effetti anche sostanziali.
Il caso di specie era relativo alla notificazione di un atto di citazione nell'azione revocatoria ordinaria con la decorrenza del termine interruttivo della prescrizione ex art. 2903 c.c.. che si era posizionato fra la domanda di notifica, e quindi la consegna all'UNEP, e la data di ricezione da parte del destinatario.
L'estensione della regola della duplicazione del momento perfezionativo della notifica al di fuori dell'ambito individuato dalla Corte Costituzionale potrebbe porsi in contrasto con il principio generale di certezza dei rapporti giuridici che, ai fini dell'efficacia degli atti unilaterali ricettizi, richiede la conoscenza o conoscibilità dell'atto da parte della persona interessata.
Ed in effetti, ricorda la Suprema Corte che l'indirizzo giurisprudenziale prevalente vuole che “ … la scissione degli effetti per il mittente e per il destinatario si applica solo alla notifica degli atti processuali e non a quella degli atti sostanziali, nè agli effetti sostanziali degli atti processuali”.
Nel caso di specie trattasi di comprendere quale sia il momento interruttivo della prescrizione, in particolare in funzione dell'inizio di un'azione revocatoria ordinaria. Le SS.UU. infatti pongono quale proprio compito quello di “dare una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione dell'art. 2943 c.c.”, alla luce della nota sentenza Corte Cost. in materia di notifiche, tenuto conto, tuttavia, che il principio di ragionevolezza implica un bilanciamento dei beni in conflitto.
Le Sezioni Unite pur affermando che per gli atti negoziali unilaterali e quindi “sostanziali” la tecnica del bilanciamento è preclusa da una norma specifica (art. 1334 c.c.), adducendo che “qui il bilanciamento lo ha già fatto il legislatore”, ritiene di dover valutare i principi fin qui visti diversamente in ogni diverso istituto giuridico e quindi adattare specificatamente tenuto conto della ratio precipua del singolo istituto giuridico.
Nel caso di interruzione del termine di prescrizione della revocatoria, alla luce del fatto che l'atto interruttivo è necessariamente l'inizio del giudizio civile che si ottiene con la notifica dell'atto di citazione, la Suprema Corte con ferrea logica ricorda che “se il diritto si estingue per prescrizione quando non è esercitato, ciò che vale ad impedire che la prescrizione maturi è che il diritto sia esercitato”. E continua: “Se il diritto deve o può esserlo dando inizio al giudizio, dare inizio al giudizio è atto di esercizio del diritto e quindi ciò che rileva è che l'avente diritto abbia compiuto gli atti necessari per iniziarlo, non che nel termine l'obbligato lo venga a sapere”.
E conclude ribadendo il principio: “In conclusione, quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica”.
Di seguito il testo di Corte di Cassazione civile a Sezioni Unite Sentenza n. 24822 del 09/12/2015:
Svolgimento del processo
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