Novità sul recupero dell'IVA in caso di mancato incasso

Possibile recuperare l'IVA su fattura emessa in caso di mancato pagamento. Modificato l'art. 26 DPR 633/72 dalla Legge Stabilità 2016

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Novità sul recupero dell'IVA in caso di mancato incasso

Uno degli argomenti di discussione fra commercialisti e clienti e fra commercialisti e avvocati è quando permettere al creditore di mettere in perdita un credito che non riesce a riscuotere, vale a dire  quando si possa considerare acquisito il requisito di legge (fiscale) per poter considerare il credito non riscuotibile. Ci si può accontentare di una diffida di pagamento del legale oppure serve una procedura esecutiva? O, ancora, serve più di una procedura esecutiva e se si, quante? Oppure, infine, serve una istanza di fallimento prima di poter passare il credito alle perdite?

La questione ha un duplice profilo:
a) quello della messa a perdita a fine dei redditi e
b) quello del recupero dell'IVA esposta in fattura - e già versata all'erario - ma mai ricevuta dal debitore.

In questa seconda problematica - recupero dell'IVA - interviene la Legge di Stabilità 2016 - comma 66 - che riformula in gran parte l'art. 26 del DPR 633/72 il cosiddetto DPR IVA.

Solo per inciso si dica che nel 2012 già una legge finanziaria si era occupata della messa in perdita del credito, ma sotto il profilo del reddito e ne abbiamo dato atto con  questo articolo "Attività forense e la messa a perdita dei Crediti non Riscossi" .

 

Secondo l'art. 26 comma 2 "il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione" quando si verificano una serie di eventi quali " ... dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione ...".

Il nuovo comma 4 dell'art. 26 introduce nuove ipotesi, e citiamo per esteso:

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
     a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
     b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

I commi 11 e 12 descrivono più dettagliatamente quando si può considerare acquisito il dato di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b)

Per quanto riguarda le procedure concorsuali il comma 11 prescrive:

11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Ma senza dover ricorrere all'istanza di fallimento - del resto neppure proponibile in alcuni casi, come il caso del debitore piccolo imprenditore - anche una procedura esecutiva senza esito positivo potrà essere sufficiente per la detrazione IVA. Il comma 12 determina quando una procedura esecutiva possa considerarsi infruttuosa:

12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
     a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
     b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
     c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Non tutti i tentativi di esecuzione, pertanto, potranno essere sufficienti, ma solamente quando si verifichi uno dei casi previsti dal comma 12.

 

Aggiornamento del 27/07/2021: per il nuovo testo dell'art. 26 DPR 633/1972 vedi ora:

"Modifiche in materia di recupero dell'IVA su crediti non riscossi dal debitore fallito".

 

 

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