Risarcimento del danno per decesso del nonno non convivente

Risarcimento del danno non patrimoniale subito dai nipoti per il decesso della nonna e sulla necessità della convivenza. Corte di Cassazione civile Sentenza n. 21230/16

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Risarcimento del danno per decesso del nonno non convivente

In tema di risarcibilità del danno da perdita parentale subito per il decesso della nonna - non convivente - si è espressa la Corte di Cassazione civile (con Sentenza n. 21230 del 20/10/2016) dopo che in sede di merito, nei due gradi di giudizio, una tale domanda era stata respinta.

La questione non è nuova e ha visto alternarsi giurisprudenza non uniforme. Anche di questa rivista citiamo "Anche i nonni hanno diritto al risarcimento del danno da perdita parentale" e "Corte di Cassazione nega il risarcimento danni per morte di parente stretto ma mai frequentato".

L'elemento distintivo è rappresentato dalla posizione di chi ritiene "necessaria" la convivenza e chi invece ritiene che altri siano gli elementi fattuali da prendere in considerazione vale a dire la effettività e la consistenza della relazione, la intensità della stessa desunta dalle modalità di frequentazione e da ogni altro significativo indice del rapporto e della incidenza della perdita, da provarsi mediante apposita attività istruttoria.

Nel caso di specie, parte ricorrente aveva sostenuto nel proprio ricorso che "la morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito, configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, quali la perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale" e che tale danno, "incidendo esclusivamente sulla psicologia, sugli affetti e sul legame parentale esistente tra la vittima dell'atto illecito e i superstiti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi che, opportunamente valutati, con il ricorso ad un criterio di normalità, possano determinare il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di un bene ledo) e da tutelare (quello derivante del vincolo familiare), senza che un requisito in via esclusiva o condizionante a coabitazione), ne determini la sussistenza o meno", "dovendosi... considerare come il legame familiare - tutelato a livello costituzionale - non possa.., legarsi necessariamente alla convivenza, quasi che in assenza di questa se ne possa negare il valore", e che "anzi, proprio la sussistenza di frequentazione e di normali rapporti, anche in assenza di coabitazione, lascia intendere come sia rimasto intatto, e come si sia rafforzato nel tempo, il legame affettivo e parentale tra i prossimi congiunti". Assumono peraltro le ricorrenti che le tabelle applicate dai vari Tribunali, tra cui quello di Roma, considerano la convivenza quale "requisito per ottenere un punteggio maggiore" ai fini della quantificazione dei danni e non "una condizione necessaria al ristoro".

Tale impostazione viene accolta dalla Suprema Corte.

E afferma: "non ritiene il Collegio che ... nell'ambito del danno non patrimoniale per la morte di un congiunto, il rapporto nonni-nipoti debba essere ancorato alla convivenza per essere giuridicamente qualificato e rilevante, con esclusione nel caso di non sussistenza della convivenza, della possibilità di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto".

Ricorda che le Sezioni Unite hanno precisato che il danno non patrimoniale costituisce un danno conseguenza che deve essere allegato e provato, neppure potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicchè dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.

Continua la corte affermando che la convivenza assurge, in ogni caso, ad importante elemento probatorio utile a determinare il rapporto affettivo esistente: " ... Se dunque la convivenza non può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola, la stessa costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur".

E' necessaio, conclude, "che sia fornita la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l'entità dei danni e che tale prova sia correttamente valutata dal giudice".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 21230 del 20/10/2016:

 

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