Sul valore probatorio della parcella liquidata dall'Ordine. Cass. 230/16

La parcella liquidata dall'Ordine Avvocati costituisce fonte presuntiva di prova dell'attività espletata. Oppure no? Cassazione Sentenza n. 230/16

Sul valore probatorio della parcella liquidata dall'Ordine. Cass. 230/16

Il professionista avvocato, espletato il proprio mandato, chiedeva il pagamento del proprio compenso senza ottenerlo. Fatta liquidare la parcella dal proprio Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per il recupero del proprio credito. Il debitore - ex cliente - proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, con una generica contestazione sull'esistenza del mandato.

Senza sottolineare il fatto che la notifica dell'atto di citazione in opposizione risale al 1992 e che il giudizio di primo grado si è concluso nel 2004, il giudice dell'opposizione accertava la sussitenza di un credito da parte dell'avvocato ma ne riduceva drasticamente l'entità, con condanna alla restituzione delle maggior somme pagate in forza della concessa esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Il caso arriva alla Corte di Cassazione civile la quale decide con Sentenza n. 230 del 11/01/2016.

La questione affrontata dalla S.C. riguarda la possibilità, o meno, per il giudice del merito di poter valutare autonomamente la quantificazione del compenso oggetto del decreto ingiuntivo nel caso in cui si sia in presenza di una parcella liquidata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente e in carenza, altresì, di una specifica contestazione da parte del debitore nonché di una sua puntuale dimostrazione, sotto il profilo probatorio, della valenza delle proprie contestazioni.

Prima di affrontare le motivazioni della Corte in questa sentenza si rimanda a Corte di Cassazione 23284/2014, sullo stesso argomento ma con una analisi sostanzialmente diversa degli stessi fatti. Quella sentenza richiama e conferma un proprio storico precedente che esprime di questo modo: "Va aggiunto che la parcella del difensore, ove genericamente contestata, costituisce fonte presuntiva sia delle attività indicate, sia del valore della lite in relazione alla quale il compenso preteso, riguardando la stessa lo svolgimento di prestazioni comprovate da atti processuali o intimamente connesse a tali atti sicché le contestazioni non possono che riguardare specificatamente le singole voci esposte che, in caso contrario, debbono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto (Cass. n. 4409/1979)".

Se ne dovrebbe dedurre che la parcella liquidata dal competente Ordine costituisca una fonte di prova, seppur presuntiva, la quale dovrebbe resistere fino a prova contraria. Introduce - o meglio introdurrebbe - nella sostanza una inversione dell'onere della prova.

Corte di Cassazione, nel 2016, consegna all'interprete una visione diversa e attribuisce alla liquidazione della parcella dal parte dell'ordine una valenza probatoria limitata alla sola fase monitoria. E afferma: " ... come la parcella corredata dal parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine d'appartenenza del professionista abbia, ... valore di prova privilegiata ... e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronunzia dell'ingiunzione". Mentre la stessa parcella liquidata, continua la corte, costituisce " ... semplice dichiarazione unilaterale del professionista ... nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c., nel quale, attesane la natura di ordinario giudizio di cognizione, il creditore in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione da parte dell'opponente ... ". E, per concludere, tale contestazione può anche essere generica.

Il quadro che ne esce del recupero del credito del professionista che abbia fatto visionare e liquidare la propria parcella risulta, pertanto, chiaramente tratteggiato secondo questi motivi:

  1. l'atto di liquidazione della parcella da parte dell'Ordine costituisce solamente una verifica della congruità dei valori espressi senza che vi sia una verifica sulla effettività dell'attività svolta;
  2. il valore probatorio di tale liquidazione, tuttavia, resiste nella fase monitoria, nella quale non è necessario produrre altro;
  3. l'opposizione, e quindi il sorgere della fase di cognizione, riconsegna all'attore sostanziale, ora opposto, l'onere della prova completa sull'an e anche - è ciò è una novità - sul quantum, essendo sufficiente una generica contestazione da parte dell'opponente (vedasi come nel 2014 si esigeva dall'opponente ben di più).

Per questo ultimo punto la Corte di Cassazione chiarisce che la contestazione dell'opponente: " ... è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a far sorgere per il professionista l'onere probatorio in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa".

Ma vi è di più, la contestazione del mandato e quindi radicalmente del conferimento dell'incarico sortisce l'effetto di sempliicare la posizione processuale dell'opponente, visto che, secondo la S.C. " ... l'eccezione formulata dall'opponente di inesistenza del mandato contiene in sè in modo implicito ... quella di contestazione anche del quantum del credito vantato dalla parte", oltre che, naturalmente anche quella dell'an.

Afferma la Suprema Corte,

"In conclusione, il professionista che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso."

 

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 230 del 11/01/2016:

 

Svolgimento del processo

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