Attività professionale gratuita, minimi tariffari e problematiche fiscali

Svolgere attività professionale gratuita per amici e parenti è possibile o espone ad attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate? Cassazione civile Ordinanza n. 17975/2017

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Attività professionale gratuita, minimi tariffari e problematiche fiscali

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione civile con Ordinanza n. 17975 del 20 luglio 2017 riguardava la possibilità di svolgere da parte di un legale una prestazione professionale non remunerata in vigenza delle vecchie tabelle (ante DM 55/2014) e per le quali vigeva il principio del minimo tariffario inderogabile.

Il caso concreto è stato risolto richiamando il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui l'inderogabilità dei minimi tariffari non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, sempre che tale rinuncia non risulti posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa sui minimi di tariffa, ma per ragioni di amicizia, parentela o anche semplice convenienza.

Certo la normativa è cambiata con l'introduzione dell'art. 13 (Conferimento dell'incarico e compenso) della Legge Professionale Forense che recita

1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.

tuttavia la questione rimane viva per le implicazioni possibili della gratuità della prestazione in relazione all'atteggiamento dell'Agenzia delle Entrate che non considera possibile una attività antieconomica e per la quale scatta il sospetto di mancata fatturazione.

Proprio su questo tema la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha steso un documento, datato 31 gennaio 2017, che contiene una panoramica completa, con excursus storico, dell' "Accertamento delle prestazioni rese a titolo gratuito dal professionista".

L'attenzione dello scritto si fissa su due principali temi: 1) se sia legittimo da parte degli organi accertatori "presumere" il nero dalla gratuità e 2) se la giurisprudenza civile (e tributaria) permetta una tale gratuità della prestazione professionale. In questo ultimo punto troviamo anche l'ordinanza qui sotto riportata e che, come abbiamo visto, sottolinea la necessità che la gratuità sia giustificata da qualche elemento, come la parentela o la convenienza, che sia dimostrabile.

Il lavoro della FNC conclude con una interessante affermazione che citiamo:

"la giurisprudenza sembra ritenere “plausibile” che un professionista effettui prestazioni a titolo gratuito nei confronti di parenti, amici o soggetti che già sono clienti (ad altro titolo), purché tali prestazioni siano in un rapporto di minoranza rispetto al totale delle prestazioni rese e che, inoltre, siano caratterizzate da “semplicità”.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 17975 del 20/07/2017:

 

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