Compensi professionali: ritorna l’obbligo del preventivo
Analisi dell'obbligo del preventivo per i liberi professionisti a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge Concorrenza.

A seguito dell'approvazione in via definitiva al Senato il Disegno di Legge sulla Concorrenza è diventato Legge ora pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/08/2017. Di tratta della Legge 124 del 4/8/2017. Il comma 150 dell'articolo unico introduce importanti novità in materia di preventivo dei compensi e spese dei liberi professionisti.
Di seguito il testo del comma 150.
1. All’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: « Il professionista deve rendere noto » sono inserite le seguenti: « obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, » e, al terzo periodo, dopo le parole: « la misura del compenso è previamente resa nota al cliente » sono inserite le seguenti: « obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, ».
Il riferimento alla forma digitale, posto in alternativa alla forma scritta, può lasciare disorientati non richiedendosi né la sottoscrizione digitale né l’uso della PEC. Si chiede semplicemente la “forma digitale”, vale a dire che potrebbe essere sufficiente una mail, un SMS o un messaggio whatsup. Chissà se il legislatore avevo voluto proprio questo, ma tant’è.
Il nuovo testo dell’art. 9 diventa pertanto il seguente.
Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. omissis
3. omissis
4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e'
riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. omissis
… omissis ...
Non solo. La Legge modifica anche il comma 5 dell'art. 13 della Legge Professionale Forense, eliminando le due parole "a richiesta". Il comma prevedeva che "a richiesta" del cliente, l'avvocato è "tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale". Con l'eliminazione di dette parole, a questo punto, all'avvocato è fatto obbligo di comunicare in forma scritta il costo della prestazione.
Rimane incomprensibile il motivo per cui all'avvocato non sia data la possibilità della comunicazione "digitale" come per la rimanente compagine dei liberi professionisti. Ne consegue che proprio e solamente per l'avvocato la normativa sia maggiormente stringente.