Consegna dell'immobile dopo il preliminare non attribuisce il possesso
Preliminare di compravendita e effetti della consegna dell'immobile. Il filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis c.p.c. Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza n 7155/2017

Alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, con Sentenza n 7155 del 21 marzo 2017, viene rimessa una questione di primaria importanza in ordine all'ambito interpretativo dell'art. 360 bis c.p.c., stante che il ricorso per cassazione mancava di esaminare i precedenti - che interessavano il caso - della corte di legittimità.
Riportiamo, per comodità, il testo dell'art. 360bis cpc:
360 bis. Inammissibilità del ricorso
Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.
Ora, secondo il dettato letterale della norma un ricorso per cassazione è inammissibile qualora vi sia, sul punto, giurisprudenza di legittimità consolidata e il ricorrente non offra elementi idonei a dimostrare l'opportunità di cambio di indirizzo.
La questione riguarda l'inquadramento dell'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 375 c.p.c., potendo oscillare fra il numero 1 ed il numero 5 del medesimo articolo.
Secondo le SS.UU. "non è più ormai condivisibile l'idea secondo la quale l'inammissibilità del ricorso potrebbe sussistere solo in presenza di difetti attinenti alla struttura formale del ricorso medesimo o alle modalità in cui il suo contenuto è espresso, restando estranea alla figura dell'inammissibilità ogni valutazione che attinga il merito".
E continuano le SS.UU. affermando "La funzione di filtro, cui pure accenna l'ordinanza di rimessione, consiste in ciò, che la Corte è in un certo qual senso esonerata - ex art. 360 bis - dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente. In questo senso l'art. 360 bis è una norma-filtro perchè consente di delibare rapidamente ricorsi "inconsistenti". Ma si tratta pur sempre di una "inammissibilità di merito", compatibile con la garanzia dell'art. 111 Cost., comma 7".
Sul possesso o detenzione dell'immobile dopo la "consegna delle chiavi" alla stipula del preliminare, la Suprema Corte dichiara principio pacifico quello secondo il quale:
"Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori; pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis"
----------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile a Sezioni Unite, Sentenza n 7155 del 21/03/2017:
Ragioni di fatto ee di diritto della decisione
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!