"Equo compenso" cos'è come cambierà la vita degli avvocati

Due parole sul DDL già approvato in Commissione Giustizia della Camera e titolato "Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali".

"Equo compenso" cos'è come cambierà la vita degli avvocati

A seguire l'evolversi dell'impegno normativo del legislatore, negli ultimi mesi, in materia di professione forense è difficile sfarsi sfuggire il fatto che sia in atto una battaglia, a suon di nuovi articoli, fra il mondo dell'avvocatura e quello delle assicurazioni/banche.

Dopo l'avanti tutta e (forse) retromarcia legislativo sulla questione assicurazione infortuni (dichiarata sicuramente incostituzionale del Presidente del CNF), ora è il momento del Disegno di Legge, già approvato in Commissione Giustiza della Camera dei Deputati, e titolato "Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali".

La ricerca del testo originario mi è venuta spontanea dopo la lettura del post del Movimento Forense titolato "Arriva l'iniquo compenso" e specificatamente laddove si scrive: "La dimostrazione dell’ #Iniquocompenso la troviamo proprio nel punto g) del testo normativo, ovvero nella possibilità che banche ed assicurazioni possano guadagnare direttamente sulla condanna alle spese legali, pagando l'avvocato solo in base alla convenzione. (es. condanna al rimborso delle spese legali pari a €. 5.000 oltre oneri, l'avvocato prenderebbe solo €. 1.500 in caso di convenzione a questa somma ed il resto sarebbe il guadagno del "cliente forte”)".

Sul punto, purtroppo, sono sensibile e ho già avuto modo di scrivere QUI e QUI, dove scrivevo che "L'art. 91 cod. proc. civ. usa appositamente il termine "rimborso" immettendo nell'ordinamento una norma inderogabile ... certi accordi fra studi legali e committenti "forti" che pattuiscono dei compensi forfettari a pratica per nulla tenendo in considerazione l'eventuale pagamento integrale da parte di controparte soccombente. Accordi che, a mio avviso, sono nulli in quanto contrastanti con il principio sopra indicato ... "
Ripeto, a mio avviso tali accordi sono nulli.

Ora, letto il testo del DDL passato in Commissione Giustizia, ho dovuto realizzare che se dovesse passare quel provvedimento ciò che è illegale, radicalmente nullo, diventa legale (con buona pace dell'art. 91 del CPC) con una semplice firma aggiuntiva.
Passando al rango di clausola vessatoria (proprio quel tipo di clausole sulle quali sono specializzate banche ed assicurazioni) nessuno potrà più lamentarsi dei termini troppo lunghi per il pagamento, oppure di dover anticipare le spese del giudizio, e così via.

Art. 2.
(Clausole vessatorie).
1. Ai fini della presente legge si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

2. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa, le clausole che consistono:
a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.

3. Le clausole di cui al comma 2, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa.

 

Allora, in definitiva, nonostante il primo articolo esordisca suggerendo che "La presente legge tutela l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali" (tipico esempio di non-lingua), pare che il contenuto sia di ordine esattamente contrario, vale a dire porre argine allo stato di incertezza nel quale si trovano i "clienti forti" quando impongono determinate clausole, rassicurandoli sulla bontà giuridica del loro operato.

 

Per chi volesse approfondire, il testo, può essere trovato a questo indirizzo:
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0053960

 

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