Il contestuale impegno difensivo costituisce legittimo impedimento: condizioni e limiti
Legittimo impedimento se il difensore prospetta tempestivamente la contemporaneità degli impegni, l'assenza di altro codifensore e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto. Cassazione penale Sentenza n. 45310/2017

1. La massima
Il contemporaneo impegno professionale del difensore costituisce legittimo impedimento se il difensore prospetta tempestivamente la contemporaneità degli impegni, indicando specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo, rappresentando all’uopo l'assenza di altro codifensore e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto in entrambi i processi, eccettuati i casi di contemporanea pendenza dei diversi processi nella stessa sede che consente invece di formulare ragionevolmente istanza di chiamata ad horas.
La Suprema Corte con la sentenza n. 45310 del 20/09-02/10/2017 torna sul legittimo impedimento a comparire del difensore per contemporaneità di impegni professionali. La II Sezione propone un mirato riassunto della giurisprudenza all’uopo formatosi, ribadendo i principi ormai consolidati in tema di impegno del difensore in altro e diverso procedimento.
2. Il fatto e la quaestio iuris
La Corte territoriale disattendeva la richiesta del difensore di rinvio dell'udienza per contestuale impegno dinanzi la Corte di Cassazione quale difensore di fiducia di imputato detenuto, ritenendo intempestiva l’istanza e mancante la documentazione dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto.
Il difensore depositava in data 18 aprile 2016 istanza di rinvio dell'udienza fissata per il 29 aprile seguente dinanzi la Corte d'Appello per contestuale e documentato impegno presso la Corte di Cassazione, precisando di trovarsi nell'impossibilità di nominare sostituti per la contemporanea fissazione di altri processi. Tuttavia il giudice d'appello disattendeva la richiesta ritenuta intempestiva in quanto l’impedimento era noto al difensore dal 9 marzo 2016 e l'impossibilità di designare sostituti era solo meramente rappresentata.
Il difensore d'ufficio designato in sostituzione del legale impedito insisteva nella richiesta di rinvio, adducendo che l'unico collaboratore del difensore di fiducia era impegnato in un processo con detenuti nella stessa e che il cliente non aveva autorizzato la nomina di un sostituto. La Corte d'Appello tuttavia confermava l'ordinanza di rigetto perché l'impegno del collaboratore del difensore era inerente ad un processo che si svolgeva nella stessa sede, non precludendo quindi l'assolvimento di entrambi i mandati.
3. I criteri di individuazione del contestuale impegno rilevante come legittimo impedimento
La Suprema Corte sin da subito chiarisce che costituisce consolidato orientamento il principio secondo cui il contestuale impegno difensivo può configurare causa di legittimo impedimento. All’uopo, ripercorre i principi espressi dal Collegio, individuando criteri e limiti.
L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., co. 5, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni1:
a) il difensore deve prospettare l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, fermo restando che la tempestività della comunicazione del sopravvenuto impegno professionale ritenuto assorbente va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha avuto conoscenza dell'impedimento2, considerandosi dunque prontamente comunicato, e quindi causa di rinvio a nuova udienza, quando è posto alla cognizione del giudice con congruo anticipo, vale a dire in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni3;
b) il difensore deve indicare specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) il difensore deve rappresentare l'assenza nel procedimento assorbente di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, posto che costituisce onere del difensore che insta il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dare puntuale giustificazione della mancata nomina di un sostituto, la cui doverosità è desumibile da ragioni d'ordine sistematico e dall'ultimo periodo dell'art. 420 ter, co. 5, c.p.p.4;
d) il difensore deve altresì rappresentare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio, non rilevando all’uopo la mancata autorizzazione dell'imputato alla nomina di sostituti processuali, stante che la lettera dell'art. 102 c.p.p. rimette al patrono, e non al patrocinato, la competenza esclusiva circa la nomina di sostituti processuali5.
4. Il decisum.
La II Sezione ha ritenuto incensurabile l'ordinanza del giudice territoriale che ha rilevato la tardiva deduzione del contestuale impegno professionale, rappresentato a 40 giorni di distanza dall'insorgere dell'impedimento, irrilevanti le soggettive considerazioni del richiedente in ordine alla richiesta dilazione.
Inoltre, quanto rilevato dal difensore d’ufficio designato in udienza circa l’impossibilità del collaboratore di studio del legale per impegni in un altro processo nella stessa sede giudiziaria non può trovare nessun accoglimento, dovendosi anzi valutare positivamente l’obiezione della Corte territoriale secondo cui la contemporanea pendenza di due processi nella stessa sede consente ragionevolmente di assolverli entrambi attraverso un'istanza di chiamata ad horas.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto proc. penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 - Ss.Uu., 18 dicembre 2014, n. 4909.
2 - Sez. V, 22 aprile 2014, n. 27174; Sez. VI, 2 aprile 2009, n. 16054.
3 - Sez. II, 12 maggio 2010, n. 20693.
4 - Sez. VI, 15 ottobre 2014, n. 47584; Sez. III, 8 aprile 2014, n. 19458; Sez. III, 2 maggio 20013, n. 26408.
5 - Sez. V, 28 settembre 2016, n. 48912; Sez. VI, 4 marzo 2015, n. 20130.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 45310 del 02/10/2017
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