La Camera approva la legge contro il cyberullismo: il testo
Approvata oggi pomeriggio in via definitiva dalla Camera la legge contro il cyberbullismo minorile. Oscurati gli atti di bullismo telematico entro 48 ore. Il testo della nuova normativa

Con 432 voti favorevoli, 0 contrari e astenuti 1 la Camera dei Deputati ha approvato nel pomeriggio in via definitiva il testo su prevenzione e contrasto del cyberbullismo, il disegno di legge N. 3139 titolato "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".
La Legge definisce giuridicamente il termine «cyberbullismo» come l'atto (o atti) con il quale si pone in essere qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Le misure prevedono da un lato l'intervento del "gestore del sito internet" attraverso il quale si stanno commettendo gli atti di cyberbullismo, e dall'altro l'Autorità Garante Privacy.
Chiunque ritenga di essere vittima di atti di bullismo informatico potrà inoltrare al "titolare del trattamento" o al "gestore del sito internet" un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, e il destinatario dovrà provvedervi entro 48 ore.
In caso di carenza di attività da parte del gestore del sito, il Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro ulteriori 48 ore dal ricevimento dell'intervento, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vale a dire:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), puo' invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati;
d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'.
La normativa, poi, prevede la formazione di un tavolo tecnico, formato dai rappresentati ed esperti del settore minorile il quale avrà il compito di redigere un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, e con il quale si provvederà anche a promuovere le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo.
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[[ ... vedi ora il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Legge 71 / 2017 ... ]]