La ripartizione di giurisdizione in tema di opposizione agli atti esecutivi. Le SS.UU.

In materia di esecuzione forzata tributaria, la ripartizione di giurisdizione, tra giudice ordinario e giudice tributario, in tema di opposizione agli atti esecutivi. Cassazione SS. UU. Civili Sentenza n. 13913/2017

- di Avv. Giuseppe Savoca
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La ripartizione di giurisdizione in tema di opposizione agli atti esecutivi. Le SS.UU.

«In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta — ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 cod. proc. civ. — davanti al giudice tributario» [Cass., SS. UU. sent. 5 giugno 2017, n. 13913]

Particolarmente meritevole di attenzione e condivisione è la sentenza della Corte di cassazione indicata in epigrafe.

La vexata quaestio oggetto del necessario pronunciamento da parte del Supremo Consesso concerneva l’esatta individuazione del giudice (tributario o ordinario) al quale presentare opposizione avverso gli atti esecutivi, laddove la stessa riguardasse la regolarità formale o la regolare notificazione del titolo esecutivo, e in particolare nel caso in cui il contribuente, di fronte al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria (cioè all'atto di pignoramento), eccepisca di non avere mai ricevuto la notificazione del titolo esecutivo.

 

  • Il caso sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite

Una società di persone proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. territorialmente competente avverso il verbale di pignoramento eseguito dall’Agente della riscossione, e avente ad oggetto sia carichi di natura tributaria che extra tributaria.

La società contribuente eccepiva, tra gli altri motivi, l'omessa previa notificazione dei titoli esecutivi posti a base del pignoramento medesimo.

La Commissione tributaria provinciale, in accoglimento delle doglianze proposte dall’Agente della riscossione (il quale all’uopo sottolineava come il pignoramento fosse atto dell'esecuzione forzata e che, inoltre, alcuni crediti non avessero natura tributaria), rilevava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, compensando le spese di lite.

La contribuente proponeva, pertanto, appello avverso la sentenza di primo grado.

In accoglimento delle eccezioni mosse nell’atto di gravame, la C.t.r. riteneva sussistente la giurisdizione del giudice tributario e, per l’effetto, rimetteva la causa ad altra sezione della C.t.p. competente, ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 546/19921.

Avverso la sentenza della Commissione di secondo grado, l’Agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione articolato su due motivi.

 

  • Il contrasto giurisprudenziale e la decisione delle Sezioni Unite

Con il primo motivo di ricorso, l’Agente della riscossione eccepiva la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992.

La questione principale prospettata con il ridetto motivo concerneva, in particolare, l'esatta individuazione del giudice (ordinario o tributario) al quale doveva devolversi la cognizione dell'opposizione proposta avverso un atto di pignoramento effettuato in forza di crediti tributari e basata sulla dedotta mancata o invalida previa notificazione della cartella di pagamento recante la suddetta pretesa creditoria (o comunque di un altro atto che deve precedere l'inizio dell'espropriazione).

Le stesse Sezioni Unite, dopo aver puntigliosamente ricostruito il quadro normativo di riferimento2, ravvisavano, sul punto, l’esistenza di due orientamenti interpretativi contrastanti.

 

a) Il primo orientamento

Alla stregua del primo orientamento3, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, laddove il contribuente eccepisca essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, si risolve nell'impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria.

L'opposizione, per tali motivi, deve essere proposta dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.

In altri termini, la cognizione dell’opposizione è devoluta al Giudicante tributario in quanto, nel caso sopra ben specificato, è con l’atto di pignoramento che al contribuente viene contestata l’esistenza di una specifica e ben determinata obbligazione tributaria.

 

b) Il secondo orientamento

Alla luce di un diverso, nonché più recente, orientamento di legittimità4, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento che il contribuente eccepisca essere viziato dall’omessa notifica dell’atto presupposto, va proposta dinanzi al giudice ordinario e ciò in quanto, ai sensi dell’art. 575 del d.P.R. n. 602/1973, nonché degli artt. 6176 e 97 del codice di rito, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste laddove oggetto di impugnazione sia un atto dell'esecuzione forzata tributaria successivo alla notificazione della cartella di pagamento (come, nel caso di specie, un atto di pignoramento), senza rilevanza alcuna alla natura (di legittimità o di merito) e al contenuto dei vizi sottesi all’opposizione medesima, e quindi, anche qualora detti vizi siano inerenti all’omessa notificazione della cartella di pagamento [rectius: dell’atto presupposto all’esecuzione].

 

c) Il decisum delle Sezioni Unite.

Dopo aver evidenziato la sussistenza del contrasto giurisprudenziale in parola, le Sezioni Unite del 2017 ritengono di dover aderire al primo filone interpretativo qui in precedenza delineato nei suoi tratti essenziali.

E ciò in quanto, in primis, l’art. 28, comma I, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992 individua il discrimen tra giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice tributario nella notificazione della cartella di pagamento (o, a seconda dei casi, dell’atto impoesattivo).

Antecedentemente a «[...] tale notifica - volendo citare le parole utilizzate dalla Corte - la controversia è devoluta al giudice tributario, dopo, al giudice ordinario».

Onde correttamente individuare la giurisdizione del giudice ordinario, pertanto, la disposizione in parola richiede la regolare notificazione del titolo esecutivo, in quanto quest’ultimo è atto presupposto dell’esecuzione forzata tributaria.

Da quanto sopra riportato consegue che l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria che il contribuente eccepisce essere invalido in quanto preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nella quale si fa valere una nullità "derivata" dell'atto espropriativo e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in parola.

Seguendo l’iter interpretativo delle Sezioni Unite poco condivisibile è, inoltre, la ripartizione della giurisdizione in base al petitum formale (giurisdizione tributaria, ove sia richiesto l'annullamento dell'atto presupposto dal pignoramento; giurisdizione ordinaria, ove venga richiesta la dichiarazione di nullità del pignoramento) così come delineata dal secondo filone giurisprudenziale.

Sotto l'aspetto sistematico (e, a parere dello scrivente, da un punto di vista prettamente sostanziale) le Sezioni Unite evidenziano che l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., e che, pertanto, rientra nel novero degli atti impugnabili avanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 199 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Ciò argomentato, «[...] nell'accogliere sostanzialmente, sul punto, il decisum della CTR — conclude infine la Corte — va riaffermato il principio di diritto secondo cui «in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta — ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 cod. proc. civ. — davanti al giudice tributario».

 

  • Considerazioni finali e conseguenze pratiche della decisione

La sentenza oggetto di odierno esame è pienamente condivisibile.

Infatti, l’iter logico-argomentativo adottato dalle SS. UU. si pone in piena e totale aderenza con il dato normativo applicabile in materia.

Anche da un punto di vista prettamente sostanziale, l’adesione delle Sezioni Unite del 2017 al primo orientamento di legittimità appare esplicativo del principio di [maggiore] efficienza della tutela giurisdizionale.

Invero, è di tutta evidenza come, nei casi in cui il contribuente eccepisca l’omessa o irregolare notifica, l’opposizione agli atti esecutivi vada proposta dinanzi al giudice tributario, ovvero dinanzi all’Ufficio giudiziario tecnicamente competente a giudicare sulla legittimità e/o fondatezza del rapporto sostanziale, di evidente natura tributaria, sotteso alla procedura di esecuzione forzata.

 

Volendo concludere, alla luce del principio di diritto enunciato nella sentenza in esame può operarsi una summa divisio, qui in seguito sintetizzata.

 

Sussiste la giurisdizione del

  • giudice ordinario:

    • per le opposizioni agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., eccetto il caso in cui l’opposizione concernenti l’irregolarità formale e l’omessa notifica del titolo esecutivo;

    • per le opposizioni di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.;

    • per le opposizioni all’esecuzione di cui all’art. 615 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei singoli beni;

  • giudice tributario:

    • per le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria;

    • per le opposizioni agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, unicamente nel caso in cui venga eccepito il vizio di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti allo stesso presupposti.

 

avv. Giuseppe Savoca
L.LM.

___________________

1 Art. 59, d. lgs. n. 546/1992, «Rimessione alla commissione provinciale»:

1. La Commissione Tributaria regionale rimette la causa alla Commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato; c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; d) quando riconosce che il Collegio della Commissione Tributaria provinciale non era legittimamente composto; e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la Commissione Tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della Commissione Tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della Commissione Tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.”

2 E’ utile, sul punto, riportare la puntigliosa ricostruzione normativa effettuata dalle Sezioni Unite: “Al riguardo, il quadro normativo essenziale di riferimento è costituito: a) dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (dopo le modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal .1. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»; b) dall'art. 19 del citato d.P.R. n. 546 del 1992, recante l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile (secondo la nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte) di ampliamento per interpretazione estensiva (in relazione, ad esempio, ad ogni atto autoritativo contenente una ben individuata pretesa tributaria a carico del contribuente); c) dall'art. 49, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale il procedimento di espropriazione forzata nell'esecuzione tributaria è regolato «dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione» in quanto non derogate dal capo II del medesimo d.P.R. e con esso compatibili; d) dall'art. 57 del citato d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse né le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ. (salvo quelle concernenti la pignorabilità dei beni) né quelle regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. ove siano relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo; e) dall'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ., che attribuisce al tribunale (in via generale e residuale) la competenza esclusiva delle cause in materia di imposte e tasse. Da questo plesso di norme si evince, in ordine al riparto di giurisdizione (sostanzialmente nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 18505 del 2013), che: 1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (art. 2, secondo periodo del comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 2) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. si propongono al giudice ordinario (art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.).

3 Ex multiis cfr. Cass., SS.UU., n. 14667 del 5 luglio 2011; Cass. Civ., Sez. V, n. 24915 del 6 dicembre 2016.

4 In questo senso cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 21690 del 27 ottobre 2016; Cass., SS.UU. n. 8618 del 29 aprile 2015; Cass., Sez. III, n. 24235 del 27 novembre 2015.

5 Art. 57, d.P.R. n. 602/73, «Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi»:

1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.

6 Art. 619 c.p.c., «Forma dell’opposizione»:

1.Le opposizioni relative alla regolarità' formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
2. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

7 Art. 9 c.p.c, «Competenza del Tribunale»:

1.Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
2. Il tribunale è' altresì' esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità' delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

8 Art. 2, d.lgs. n. 546/1992, «Oggetto della giurisdizione tributaria»:

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, ((le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché' gli interessi e ogni altro accessorio)). Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità' di una stessa particella, nonché' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie ((...)) attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità' delle persone, diversa dalla capacità' di stare in giudizio.”

9 Art. 19, d.lgs. n. 546/1992, «Atti impugnabili e oggetto del ricorso»:

1. Il ricorso può essere proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo; b) l'avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l'avviso di mora; f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 3; g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della Commissione Tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili, può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.”

 

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili Sentenza n. 13913 del 05/06/2017:


FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza n. 1194/05/15, depositata il 26 maggio 2015, la Commissione tributaria regionale della Puglia (hinc: "CTR"), in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente s.n.c. F.LLI D.L. M. DI R.D.L. & C., nei confronti della s.p.a. EQUITALIA SUD, quale agente della riscossione per la provincia di Bari, avverso la sentenza n. 161/11/13 della Commissione tributaria provinciale di Bari (hinc: "CTP"), dichiarava la giurisdizione del giudice tributario, declinata dal giudice di primo grado in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, e rimetteva la causa alla CTP, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546 del 1992, anche per le spese di lite.

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