La sospensione feriale non copre i termini di deposito della sentenza
La riduzione del periodo di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni non comporta che i termini per la redazione della sentenza siano soggetti alla sospensione del periodo feriale Cassazione SS.UU. penali Sentenza n. 42361/2017

1. Il principio di diritto
Le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare il seguente principio di diritto:
«Anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal D.L. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, art. 16, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale».
Di seguito si rassegnano in breve i motivi su cui si fonda il principio di diritto, rinviando alla lettura della sentenza per la disamina delle approfondite argomentazioni addotte dalle Sezioni Unite.
2. La questione sottoposta alla Suprema Corte
Con ordinanza del 14 marzo 2017, la IV Sezione rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite perché decidessero, anche nell'ottica di evitare un potenziale contrasto giurisprudenziale, se il termine per il deposito della motivazione della sentenza dovesse o meno, a seguito delle innovazioni apportate dalla L. n. 67 del 2014 e dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale.
Alle Sezioni Unite è stata sottoposta la seguente questione:
«Se i termini per la redazione della sentenza siano soggetti alla sospensione nel periodo feriale, a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal D.L. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014».
3. Il riformato periodo di sospensione feriale
La ritrovata rilevanza della questione è dovuta all’entrata in vigore del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”.
Il nuovo testo normativo all'art. 16, commi 1 e 2 – con la modifica della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, in materia di durata della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e l’integrazione della L. 2 aprile 1979, n. 97 sullo stato giuridico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato – ha previsto:
a) la riduzione della sospensione di diritto del decorso dei termini processuali dal periodo compreso fra il 1° agosto e il 15 settembre a quello compreso fra il 1° e il 31 agosto di ciascun anno;
b) l’introduzione per i magistrati e gli avvocati dello Stato della previsione di un periodo di ferie annuo di trenta giorni (ferma l'attribuzione agli organi di autogoverno e di governo delle categorie interessate del potere di adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle suddette disposizioni).
4. L’argomentazione della IV Sezione e il precedente arresto delle Sezioni Unite
La Sezione IV riteneva il principio espresso dalla sentenza delle Sez. Uu. n. 7478 del 1996 superato a seguito degli interventi normativi del 2014, forieri di una diversa interpretazione letterale della disciplina. Tale arresto, infatti, enunciava che «I termini per la redazione della sentenza previsti dall'art. 544 c.p.p. non sono soggetti alla disciplina della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale di cui alla l. 7 ottobre 1969 n. 742, la sospensione di diritto ha, infatti, la sua ragion d'essere per termini la cui inosservanza comporti una sanzione processuale e, quindi, solo per i termini relativi alle parti, non anche per quelli riferibili al giudice la cui inosservanza può dar luogo solo a sanzioni disciplinari».
La Sezione rimettente ha ritenuto le nuove norme convergenti nel ridurre in maniera sensibile e incongrua, sia per i magistrati che per gli avvocati dello Stato e del libero foro, il godimento del periodo di ferie che costituisce diritto soggetto a tutela costituzionale in virtù dell’art. 36 Cost., reputando mature le condizioni per una revisione dell'orientamento giurisprudenziale ad oggi consolidato nell'escludere l'applicabilità della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale anche a quello previsto per il deposito delle sentenze.
5. Il decisum: un periodo di effettivo riposo solo per gli avvocati
Le Sezioni Unite del 1996 osservavano che la disciplina del 1969 sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si riferisse ai termini previsti per gli atti di parte, immune da rivisitazioni derivanti da modifiche di sistemi normativi distinti e autonomi come l'Ordinamento giudiziario e le ferie dei magistrati1. Tale disciplina è stata concepita con la finalità, espressa negli atti parlamentari (v. Proposta di legge dell'8 settembre 1968), di «concedere un periodo di effettivo riposo agli avvocati ed ai procuratori durante il periodo feriale».
Secondo le Sezioni Unite non ricorrono i presupposti per abbandonare tale impostazione, recepita financo dalle Sezioni Unite civili (Sez. Uu., n. 7527 del 2013), neppure alla luce del più recente intervento legislativo che, pur incidendo contestualmente sui temi delle ferie dei magistrati e della durata della sospensione dei termini processuali, non offre spunti per il riconoscimento della necessaria interdipendenza tecnica delle due materie.
L’interpretazione letterale dei precetti che rilevano, a differenza da quanto invece sostenuto dalla IV Sezione, è rimasto immutato nella struttura e nella portata semantica.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno trovato la bontà di tale interpretazione riposta anche nella denominazione del primo disegno di legge riguardante la materia (n. 1789, presentato al Senato il 13 luglio 1951), appunto denominato non a caso "Ferie degli avvocati e procuratori".
Le Sezioni Unite non dimenticano neppure quanto enunciato dalla Corte costituzionale (da ultimo, n. 222/2015), per cui «l'ambito di applicazione e la finalità dell'istituto della sospensione feriale dei termini processuali, nato dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali (...) è anche correlato al potenziamento del diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost.) (sent. n. 255 del 1987), cui deve essere accordata tutela, quando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere un suo diritto (sentenza n. 49 del 1990)», a corroborare ulteriormente che i termini processuali regolati dal legislatore del 1969 erano e sono da intendere quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento.
6. Segue: la peculiarità del processo penale e la tutela delle libertà fondamentali
Le sezioni Unite non trascurano che un intervento sul termine di deposito delle sentenze in termini di estensione dell’applicazione della sospensione feriale era una delle opzioni valutate dal Legislatore. Tuttavia tale opzione si poneva in contrapposizione «con diritti fondamentali dipendenti dal processo penale, mentre il processo civile e quello amministrativo rimanevano sostanzialmente poco sensibili al tema in questione, non essendo in essi previste immediate conseguenze in caso di mancato rispetto del termine ordinatorio in questione».
«Ci si riferisce essenzialmente al valore della libertà personale dell'imputato ma anche a quello della ragionevole durata del processo (Cost., art. 13, comma 1 e art. 111, comma 2), i quali, già coinvolti nel bilanciamento con le esigenze organizzative del magistrato e dell'ufficio dall'art. 304 c.p.p. e art. 159 c.p., comma 1, avrebbero dovuto registrare un nuova compressione nel bilanciamento con un diritto - quello alle ferie del magistrato - tutelabile altrimenti».
Le Sezioni Unite rimarcano a tal proposito che nel sistema processuale penale durante il tempo fissato per la redazione della sentenza, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., co. 2 e 3, non decorrono i termini di durata della custodia cautelare (art. 304 c.p.p.) e della prescrizione del reato (art. 159 c.p.p.), da cui il prolungamento di tale periodo andrebbe a procrastinare, a detrimento dell’imputato, la durata del termine di fase interessato e i termini di prescrizione del reato.
7. Segue: un problema “burocratico”
Le Sezioni Unite individuano la soluzione al problema del periodo di riposo dei magistrati nella disciplina attuativa specifica delle ferie dei magistrati.
Di regola le ferie dei magistrati vengono poste dal Ministro della Giustizia in coincidenza con la sospensione feriale per il rallentamento dell’attività processuale che ne deriva, mentre per non pochi magistrati si registra una decorrenza differenziata per esigenze dell'Ufficio o degli stessi interessati.
Un contesto costituito da una certa varietà organizzativa da cui deriverebbe una irragionevole disparità di trattamento tra il magistrato che gode delle ferie nel periodo di sospensione di diritto e quello che gode del riposo in un periodo diverso.
A ciò va aggiunto che il punto di equilibrio fra effettivo godimento del diritto alle ferie dei magistrati e abbreviazione oggettiva del periodo di riposo è stato individuato dal legislatore del 2014 nell'obbligo, fatto gravare sugli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo direttivo dell'Avvocatura dello Stato, di adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni interessate.
8. Segue: natura ordinatoria dei termini di deposito
Inoltre, il termine di deposito dei provvedimenti è, di regola (va ricordata, tra le altre, l’eccezione riguardante il termine di deposito dell’ordinanza di riesame introdotto con L. 16 aprile 2015, n. 47), ordinatorio.
Nel processo penale in generale, il termine di deposito è modulabile in modo differenziato, coniugando l’opportunità di decisioni contestuali e la possibilità per il giudice di assegnarsi, con valutazione insindacabile e non modificabile2, un termine fino a 90 giorni dalla pronuncia, a seconda della semplicità ovvero complessità della questione. Senza contare il raddoppio del termine per talune specifiche ipotesi concernenti reati particolarmente gravi o processi complessi (art. 544, co. 3 bis, c.p.p., art. 154, co. 4 bis, disp. att. c.p.p.).
Il mancato rispetto di tale termine, peraltro, è specificamente regolamentato dall'art. 548 c.p.p., comma 2, con un rimedio (l'avviso di deposito al p.m. e la notifica alle parti private legittimate alla impugnazione) che riconduce tale eventualità alle disfunzioni fisiologiche dell'apparato processuale, salva la ipotesi del carattere non occasionale e grave del ritardo, eventualmente apprezzabile in sede disciplinare.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto proc. penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Invero, la riformulazione dell'art. 90 dell’Ordinamento giudiziario ad opera della L. del 1979 aveva determinato di fatto, per la prima volta, una equiparazione nella durata tra il periodo feriale con sospensione dei termini processuali e quello delle ferie dei magistrati e delle altre categorie richiamate. Per cui una parte minoritaria della giurisprudenza (Sez. 1, n. 5193 del 22/03/1995) aveva dedotto da ciò l’implicito suggerimento che il periodo di ferie così ridotto dovesse essere inteso rigidamente dedicato al riposo, con conseguente applicazione della sospensione dei termini processuali cui alla L. n. 742 del 1969 anche al termine per la redazione dei provvedimenti giudiziari.
2 Sez. U, n. 27361 del 31/03/2011, Ez Zyane, e Sez. U, n. 5878 del 30/04/1997, Bianco, entrambe non massimate sul punto; Sez. 2, n. 8358 del 30/01/2007, Venosa, Rv. 235833; Sez. 2, n. 35324 del 16/05/2007, Bianco, Rv. 237851; Sez. 1, n. 74 del 18/12/2008, dep.2009, Minardi, Rv. 242579
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Di seguito il testo di
Cassazione Sezioni Unite penali sentenza n. n. 42361 del 18/09/2017:
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