Litisconsorzio necessario dei soci della società di fatto nei ricorsi tributari

L'accertamento tributario è unitario e quando coinvolge la posizione di società di fatto sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dei soci, pena la nullità del giudizio svoltosi. Cassazione Ordinanza n. 21269/2017

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Litisconsorzio necessario dei soci della società di fatto nei ricorsi tributari

Nel caso di specie la Commissione Tribuitaria Regionale aveva mancato di riunire il ricorso promosso da un socio di una società di fatto con analogo ricorso promosso dalla società.

Il caso viene sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione civile la quale si esprime con Ordinanza n. 21269 del 13 settembre 2017.

La Corte osserva che "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento ... comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi".

E aggiunge: "... siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 ... ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio".

Nel caso specifico della società di fatto la posizione non cambia. Anche in questo caso il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti sussiste "... in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 21269 del 13/09/2017:

 

ORDINANZA

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