La mancata condanna alle spese generali costituisce un errore materiale della sentenza
L'omissione della condanna al rimborso spese forfettarie (15%) costituisce un errore materiale della sentenza soggetto a mera correzione. Cassazione civile Ordinanza n. 2666 del 01/02/2017

La breve ordinanza della Corte di Cassazione civile (Ordinanza n. 2666) datata 01 febbraio 2017 è degna di nota perché offre una soluzione ad uno degli "incidenti di percorso" che possono capitare in sede di stesura e poi pubblicazione dei provvedimenti giurisprudenziali: il mancato riferimento alle spese forfettarie generali, ora, con il D.M. 55/2014, previste nella misura di legge del 15%.
Nel caso di specie, come sovente accade, il provvedimento condannava al pagamento dei compensi professionali "oltre accessori come per legge" per i quali si intende solitamente l'IVA - se dovuta - e il contributo previdenziale (CPA), non facendo assolutamente riferimento alle spese generali.
La Corte di Cassazione richiama proprio costante orientamento secondo il quale
" la mancata liquidazione in favore dell'avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., in quanto l'omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi".
Del resto la parte è tenuta a farne espressa domanda nelle proprie conclusioni, come ha avuto modo di ricordare la stessa Corte di Cassazione con Sentenza 17212/2015, che abbiamo commentato in questo articolo: "Le spese generali vanno espressamente richieste".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 2666 del 01/02/2017:
Fatto e Diritto
L'Avv. G.E. I., quale procuratore antistatario di M.L., parte controricorrente nel giudizio promosso da P. I. s.p.a. con ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 779/2009 della Corte d'appello di Roma, premesso che con sentenza n. 2436/2016 la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso di P. e condannato la società ricorrente al pagamento a controparte delle spese del giudizio di legittimità liquidate in e, 100,00 per esborsi, in Euro 3.500,00 per compensi professionali, "oltre accessori come per legge", ha chiesto la correzione dell'errore della sentenza nella parte in cui sia stato omesso di disporre il pagamento del rimborso forfettario delle spese generali del 15%..
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