Mendace dichiarazione l'esibizione di qualsiasi documento falso o altrui
L'esibizione di un qualsiasi supporto materiale da cui risultino i dati anagrafici falsi o altrui integra la condotta di dichiarazione mendace. Cassazione Penale, Sentenza n. 645/2017

La massima
«L’esibizione di un supporto materiale su cui risultino i dati anagrafici di un soggetto ed il suo codice fiscale vale quale comportamento concludente diretto ad integrare la condotta incriminata nella sostanziale identità dell’esibizione con la dichiarazione mendace».
La Sezione VI, con la sentenza n. 645 del 09/01/2017, coglie l'occasione per delineare i confini del delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art. 496 cod. pen., a mente di cui «chiunque... interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni», fugando ogni dubbio circa le modalità esecutive di detta fattispecie criminosa.
Il fatto
Il Tribunale di Gorizia applicava la pena di giustizia concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato, tra gli altri1, di cui all'art. 496 cod. pen. «per avere l’imputato reso, dopo il rifiuto di fornire informazioni sulla propria identità, dichiarazioni mendaci sulla propria identità ai pubblici ufficiali esibendo una tessera sanitaria intestata ad un terzo e rispondendo alla richiesta con tali generalità».
Il prevenuto proponeva quindi ricorso per cassazione personalmente, articolandolo in tre motivi2, tra cui l'erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e vizi di motivazione con riferimento alla mancanza, alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità, in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 496 cod. pen..
La questio juris
La tesi difensiva si fondava sull'argomento seconto cui il Tribunale avrebbe ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 496 cod. pen., ossia false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, nonostante l’attribuibilità ad errore dell’esibizione della tessera sanitaria dovuto alla concitazione del momento3.
Inoltre, il ricorrente sosteneva che la condotta accertata non poteva comunque essere apprezzata come integrativa del reato, non costituendo la tessera sanitaria documento valido per l’identificazione a norma dell'art. 35 D.P.R. 445/2000, dunque inidonea a ledere il bene giuridico protetto dalla norma.
Invero, l'art. 35, co. 2, D.P.R. 445/2000 pone l'equipollenza tra la carta di identità e il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.
Dunque, non potendosi apprezzare equipollenza tra la carta di identità e la tessera sanitaria, quindi non potendo quest'ultima attestare l'identità di chi la esibisce, e richiedendo l'art. 496 cod. pen. la mendace dichiarazione sulla propria o altrui identità, stato o qualità, l'esibizione della stessa in alcun modo avrebbe potuto configurare l'elemento materiale del delitto de quo.
Motivo per cui il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., posto che tale argomentazione avrebbe dovuto indurre il giudicante alla relativa declaratoria.
Il decisum
La Corte di cassazione rigetta il motivo4.
La VI Sezione, dopo una breve chiosa sui rapporti tra rito ex art. 444 cod. proc. pen. ed eventuali declaratorie liberatorie alla luce dei precedenti giurisprudenziali5, abilitava la sentenza applicativa della pena richiesta dalle parti, stante che congruamente e correttamente apprezzava l’esibizione di una tessera sanitaria come integrante il reato di cui all’art. 496 cod. pen..
Come spiega la Suprema Corte, la norma di cui all'art. 496 cod. pen. sanziona chiaramente la condotta di chi renda dichiarazioni mendaci sulla identità propria a un pubblico ufficiale, ragion per cui «l’esibizione di un supporto materiale (...) su cui risultino i dati anagrafici di un soggetto ed il suo codice fiscale vale quale comportamento concludente diretto ad integrare la condotta incriminata nella sostanziale identità dell’esibizione con la dichiarazione mendace», e ciò ancorché un dato documento non possa annoverarsi tra i documenti equipollenti alla carta di identità secondo quanto disposto dall’art. 35, co. 2, D.P.R. n. 444 del 2000.
Invero, non rileva la natura del documento, e quindi la sua inidoneità a porsi come documento di identità, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 496 cod. pen., assumendo nella struttura del delitto de quo carattere meramente accidentale, ponendosi in rapporto di equivalenza la mera esibizione di documenti, per le indicazioni ivi contenute, e la declinazione verbale delle proprie generalità6.
Allo stesso modo, è stato ritenuto inconferente l'argomento dell'errore, ma sul punto la Cassazione non ha ritenuto necessario motivare precipuoamente.
Considerazioni conclusive
La Corte, troncando la (soltanto più che) apparente linearità dell'argomentazione difensiva, fondata sulla natura del documento esibito, non fa altro che attenersi puntualmente al dato normativo, che non scrimina tra strumenti che veicolano la dichiarazione mendace, bastando all'uopo una qualsiasi dichiarazione, verbale o cartolare.
Non avrebbe pregio argomentare altrimenti. Infatti, a voler ritenere rilevante ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 496 cod. pen. la natura del documento, quindi la sua idoneità a tener luogo del documento di identità, non potrebbe giustificatamente ritenersi integrante del fatto tipico del delitto de quo la dichiarazione verbale ancorché mendace, posto che in nessun caso una mera dichiarazione verbale può tenere validamente luogo di un documento di identità.
D'altronde, nel punire «chiunque... interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio», il Legislatore ha scelto di criminalizzare qualsiasi tipologia di dichirazione mendace circa l'identità, lo stato o la qualità propria o altrui resa a determinate tipologie di soggetti – pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio – in un determinata circostanza – al momento di un interrogatorio effettuato nell'esercizio delle funzioni o del servizio. Nulla aggiungendo in termini di specificazione e, di converso, nulla escludendo.
Ritenendo altrimenti, dunque, si sarebbe dato adito ad una frammentarietà possibile solo laddove voluta dal Legislatore.
Dott. Andrea Diamante
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1 E per i delitti di cui agli artt. 337, 651 e 341-bis «per avere il prevenuto usato violenza e minaccia nei confronti di appartenenti al Corpo dei Carabinieri, nell’esercizio del loro ufficio, e per essersi loro rivolto, in presenza di più persone, con espressioni destinate ad offenderne l’onore ed il prestigio».
2Gli altri due motivi – che non rilevano ai fini della presente nota – posti a fondamento del ricorso per cassazione, rispettivamente il primo e il terzo, riguardano l'asserita «violazione di legge processuale e nullità della sentenza (art. 520 cod. proc. pen.) per omessa notifica del verbale d’udienza del 18 agosto 2015 in cui il P.M. aveva modificato il capo d’imputazione (dal reato di cui all’art. 494 cod. penale al reato di cui all’art. 496 cod. pen.) e ciò nonostante la contraria attestazione contenuta in sentenza» e il «vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di patteggiamento parziale che, avanzata dalla difesa con riguardo all’ipotesi di reato di cui all’art. 496 cod. pen., era nel resto diretta a definire le ulteriori imputazioni ai sensi dell’art. 168 bis cod. pen.»
3Inoltre, il motivo involgeva pure la ritenuta incompatibilità tra la fattispecie di cui all’art. 496 cod. pen., ossia false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, e la fattispecie di cui all’art. 651 cod. pen., vale a dire rfiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, questione neppure oggetto di precipua motivazione da parte della Suprema Corte.
4Rigetta anche gli altri due motivi, ritenenuti inammissibili (vd. motivazione, punti 1.1 e 1.3).
5Per cui si rimanda alla motivazione, punto 1.2. In estrema sintesi, posta la genericità della deduzione difensiva, la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen. presupporre rinuncia implicita a qualsiasi questione sulla colpevolezza e sull’entità della concordata pena.
6Così anche la Sez. 5, 23/03/2012, n.22585, per cui «presentare i passaporti all'autorità preposta al loro controllo equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle indicazioni contenute nei predetti documenti di identificazione».
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, Sentenza n. 645 del 09/01/2017:
RITENUTO IN FATTO
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