Modalità di versamento del contributo unificato per il Processo Amministrativo

In G.U. il Decreto 26/07/2017 del Min. Economia e Finanze cghe determina le modalità di pagamento del Contributo Unificato nel Processo Amministrativo, ricorso al Capo dello Stato e al Presidente Regione Sicilia

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Modalità di versamento del contributo unificato per il Processo Amministrativo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.167 del 19 luglio 2017 il decreto  27 giugno 2017 del Min. Ecomonia e Finanze titolato "Modalita' di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana".

Si tratta dell'introduzione del pagamento del Contributo Unificato mediante modello F24 da effettuarsi in banche convenzionate. La normativa richiamata (art. 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) prevede - per altri pagamenti - la possibilità di compensare con crediti del soggetto che paga e proprio per questo il decreto del ministeriale specifica che nel caso del contributo unificato non è possibile la compensazione.

Il decreto specifica, tuttavia, che nelle more dell'attivazione dell'adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi, continuano a trovare applicazione le modalita' di versamento del contributo unificato previste dall'art. 192, comma 1, del Testo Unico Spese di Giustizia che recita:

Art 192 T.U. Spese di Giustizia:
1. Il contributo unificato e' corrisposto mediante:
a) versamento ai concessionari;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

 

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Di seguito il testo del provvedimento:

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 giugno 2017

Modalita' di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana.

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;
Visto l'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dall'art. 7, comma 8-ter, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;
Visto l'art. 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dall'art. 37, comma 6, lettera s), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, nel fissare la misura del contributo unificato dovuto per i ricorsi davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, individua, alla lettera e), l'importo da versare per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente;
Visto il comma 10 dell'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, in base al quale il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, il 1° gennaio 2017 e' entrato in vigore il Processo amministrativo telematico (PAT);
Considerato che, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo e' versato secondo modalita' che devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente del Consiglio di Stato;
Considerato che, al fine di dare attuazione all'art. 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, essendo necessario individuare modalita' di versamento esclusivamente telematiche anche per evitare fenomeni elusivi in ordine al versamento del contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo, si rivela funzionale l'adozione del sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilita' di avvalersi della compensazione ivi prevista;
Ritenuto che nelle more dell'adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi debbano continuare a trovare applicazione le ordinarie modalita' di versamento del medesimo contributo unificato;
Sentito il presidente del Consiglio di Stato;

Decreta;

Art. 1
1. Il contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo e' versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilita' di avvalersi della compensazione ivi prevista. A tal fine, il modello F24 e' presentato esclusivamente con le modalita' telematiche rese disponibili dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari.
2. Nelle more dell'adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi, continuano a trovare applicazione le modalita' di versamento del contributo unificato previste dall'art. 192, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Con protocollo di intesa tra il segretariato generale della giustizia amministrativa e l'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di gestione e di scambio dei dati relativi ai versamenti del contributo unificato di cui al presente decreto.

Art. 2
1. Le modalita' di versamento previste dall'art. 1 sono osservate anche per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, disciplinati dall'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e dall'art. 9 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.
2. L'accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi inerenti al contributo unificato dovuto per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana sono curati, rispettivamente, dalla segreteria delle sezioni consultive del Consiglio di Stato e dalla segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
3. La gestione delle attivita' di cui al comma 2 decorre dal momento della ricezione della richiesta di parere, ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dal momento del deposito diretto, da parte dell'interessato, di copia del ricorso presso il Consiglio di Stato o presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
4. Il ricorso, istruito dall'Amministrazione competente, e' trasmesso al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana per la richiesta di parere, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono e con la ricevuta di versamento del contributo unificato ove allegata dall'interessato.

Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2017
Il Ministro: Padoan
 

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