Nuove specifiche tecniche del PCT da settembre 2024
Con modifiche al Provvedimento del 16 aprile 2014 il Ministero della Giustizia pubblica le nuove Specifiche Tecniche del PCT
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato nell’agosto 2024 le nuove specifiche tecniche del PCT, introducendo alcune novità.
Il testo va a modificare il Provvedimento del 16 aprile 2014 (già oggetto di diversi interventi) lasciando inalterata la composizione in 6 Capi e il relativo titolo. E’ un’opera di aggiornamento (ad es. collegamernto attraverso lo SPID che prima non era previsto) che introduce nuovi termini e definizioni e toglie altro dandolo per scontato alla luce del fatto che oramai è notorio.
Quali le novità?
Ampliamento dei formati permessi
La possibilità di utilizzo del classico PDF ora viene estesa al formato PDF/A. Sempre in formato testuale salvo che per il penale, per il quale l’art. 15 lettera g) del comma 1 prescrive che “nel procedimento penale per gli atti che le parti formano personalmente, se depositati come atto principale, è consentita la scansione di documento analogico purché in bianco e nero e con una risoluzione pari a 200 dpi”.
La precedente difficoltà ad inserire nel processo telematico file multimediali per l’ascolto di audio o la visione di video viene superato attraverso la possibilità di depositare file MP3 o MPEG4.
Precisamente l’art. 16 comma 1 permette di caricare i seguenti formati
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Video - formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi).
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Audio: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif).
Ampliato anche il numero delle estensioni, e quindi formati, dei file di immagine. Permesso ora il formato HTML e HTM. Si deve fare un appunto a tale riferimento poiché all’interno di un HTML (in particolare l’HTML 5) è possibile inserire così tante modalità di rappresentazione che sarebbe stato meglio indicare anche quali tag siano permessi.
Procura alle liti
Viene specificata una cosa che oramai era di prassi: “La procura alle liti, sia come originale informatico sottoscritto digitalmente, sia come copia informatica per immagine di documento analogico, deve essere prodotta in formato PDF o PDF/A, priva di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili e deve essere firmata digitalmente dal difensore” (art. 16 ult. co.).
Indirizzi degli enti privati e della PA
All’art. 10 possiamo leggere che l’elenco degli indirizzi di PEC delle pubbliche amministrazioni e degli enti privati è consultabile dagli uffici giudiziari e dagli UNEP attraverso i sistemi informatici a disposizione dei soggetti abilitati interni, mentre è consultabile dagli avvocati tramite il proprio punto di accesso o tramite il PST (area riservata). L’accesso è tracciato in appositi log, che il Ministero della giustizia conserva per cinque anni, recanti: il punto di accesso attraverso cui è stato effettuato l’accesso, la data e l’ora dell’accesso.
Il successivo articolo 11 espone le modalità attraverso le quali dovranno essere comunicati gli indirizzi degli enti privati e PA e i nominativi rappresentativi, comprensivo delle descrizione delle articolazioni della struttura.
Dimensione della busta telematica ora a 60 Megabyte
Il comma 4 dell’art. 17 recita: “La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 60 Megabyte”.
Portale delle notizie di reato.
Un lungo articolo, il 18, è dedicato alle modalità di utilizzo del Portale delle notizie di reato, accessibile all’indirizzo: https://portalendr.giustizia.it/NdrWEB/home.do.
Si legge inoltre che l’atto in forma di documento informatico contenente la comunicazione della notizia di reato e gli atti contenenti le note informative successive, rispettano i rispettano i requisiti di cui all’articolo 15 mentre gli allegati devono rispettare i requisiti di cui all’articolo 16.
Anche qui possono avere una dimensione massima complessiva di 60 Megabyte e le tipologie di firma ammesse sono CAdES e PAdES.
Il comma 10 ci spiega che gli atti e gli allegati sono trasmessi secondo la procedura del PNR che consiste;
a) nell’inserimento dei dati richiesti dal sistema;
b) nel caricamento dell’atto contenente la notizia di reato o la nota informativa successiva ed i relativi allegati;
c) nell’esecuzione del comando di invio.
Infine, il PNR consente di salvare i dati ed i documenti caricati per un successivo invio. I dati ed i documenti restano disponibili per un successivo invio per quindici giorni dal primo salvataggio in bozza, decorsi i quali verranno automaticamente cancellati. Il PNR dà evidenza all’operatore dell’ufficio fonte del decorso dei primi cinque giorni. All’atto del salvataggio in bozza, l’operatore dell’ufficio fonte indica l’ufficio del pubblico ministero destinatario. La predetta indicazione può essere modificata dall’operatore sino al momento dell’invio della notizia di reato
Elenca, infine, quali saranno i messaggi del sistema, così come definito di seguito;
a) ATTESA DI INVIO: presa in carico dal sistema;
b) INVIATA: In transito;
c) ACQUISITA: Comunicazione nella disponibilità dell’ufficio del pubblico ministero destinatario nelle “Annotazioni preliminari da Portale” (primo invio);
d) RIGETTATA: La segreteria dell’ufficio del pubblico ministero non ha convalidato i dati e/o gli allegati della notizia di reato;
e) RIACQUISITA: Comunicazione nuovamente nella disponibilità dell’ufficio del pubblico ministero destinatario nelle “Annotazioni preliminari da Portale” (dopo un rigetto da parte dell’ufficio del pubblico ministero);
f) PROTOCOLLATA: Iscritta nel registro/inserita nel fascicolo come nota informativa successiva.
15. Gli atti e i documenti, nonché gli allegati, correttamente acquisiti da Re.Ge.WEB sono visibili unicamente dal personale di segreteria abilitato dal procuratore della Repubblica all’accesso alle “Annotazioni Preliminari dal Portale”, secondo gli stati delle comunicazioni individuati di seguito;
a) ACQUISITA: Nella disponibilità dell’ufficio del pubblico ministero destinatario (primo invio);
b) RIGETTATA: L’ufficio del pubblico ministero non ha convalidato i dati e/o gli allegati della notizia di reato;
c) RIACQUISITA: Nuovamente nella disponibilità dell’ufficio del pubblico ministero (dopo un rigetto).
Richiesta di copie di atti e documenti del procedimento da parte dei soggetti non abilitati
Viene introdotta (art. 24) la possibilità da parte di soggetti terzi (ad esempio la parte direttamente) a fare richiesta e ottenere copia di documenti e atti. Viene messo a disposizione, sul punto di accesso e sul PST, un servizio sincrono attraverso il quale individuare i documenti di cui richiedere copia e, in seguito al perfezionamento del pagamento, inoltrare la richiesta effettiva della copia stessa.
Attestazione di conformità in documento separato
L'articolo 27 prescrive che quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine l’attestazione viene effettuata in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata.
I nuovo testo entra in vigore il 30 settembre 2024.
Il testo completo delle Specifiche Tecniche del PCT in questa Rivista seguento il seguente link: "Specifiche tecniche del Processo Civile Telematico".









