Alcune novità in materia di processo telematico, modifiche alle disposizioni di attuazione
Modifiche al CAD. Deposito telematico sempre, portale per il deposito nella volontaria giurisdizione e modifiche alle disp. att. del codice civile e di procedura civile. Decreto Legge n. 13/2023 ora convertito in Legge 41/2023

Con Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023 titolato “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.47 del 24/02/2023, sono state introdotte alcune norme riguardanti la giustizia, precisamente all’Art. 35 norme in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali, all’Art. 36 “Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione” e all’art. 37 una piccola rettifica in materia di mediazione.
Il Decreto Legge 13/2023 è ora convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale 94 del 21/04/2023). Le modifiche (più di stile che di sostanza) inserite in sede di conversione vengono più sotto riportate in colore blu
L’Art. 35 , titolato “Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali” prevede che possano essere distrutte le copie analogiche degli atti del processo mediante procedura di autenticazione da parte del cancelliere e caricamento nel fascicolo telematico. Vediamo di seguito la norma:
“1. All'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.»;
b) al comma 5, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»”.
Al comma 2 viene scadenzato a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il decreto del Ministro della giustizia previsto dall'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale,
2. Il decreto del Ministro della giustizia su previsto dal comma 4-bis dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L’art. 35 prevede altresì un intervento sulle norme di attuazione del codice di procedura civile al fine di chiarire che sempre i depositi devono essere telematici.
Il terzo comma prescrive, infatti, che all'articolo 196-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il» sono sostituite dalla seguente: «Il», e dopo le parole «da parte» sono inserite le seguenti: «del pubblico ministero,»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.».
Ne risulta il seguente testo:
Art. 196-quater disp.att.c.p.c. (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti) approfondisci
1. Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
2. Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche
3. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
4. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.
Questa novità ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
L’ Art. 36 del Decreto Legge in commento, tratta la volontaria giurisdizione e il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione per coloro che non sono assistiti da un difensore.
La parte non assistita dal difensore e non dotata di PEC presente nei noti pubblici registri potrà depositare atti mediante un portale appositamente creato. Ugualmente attraverso il portale potrà ricevere (qualora in tal senso sia manifestata la sua volontà) la comunicazioni e notifiche provenienti dalla cancelleria o altre parti.
Trattasi di norma non immediatamente applicabile dovendosi attendere la creazione del portale sul quale la persona parte del processo di volontaria giurisdizione potrà operare.
Il comma 1 prescrive che “Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche adottate ai
sensi del comma 4 dal direttore generale specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia. Tale indirizzo non e' inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia”.
Al comma 2 si legge: “Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per il deposito in modalità telematiche di atti processuali e documenti, la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi può altresì manifestare la volontà di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, tramite il portale stesso”.
Infine, una piccola rettifica in materia di mediazione viene introdotta dall’art. 37 del decreto legge in commento e che si riporta qui di seguito:.
Art. 37 Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dopo le parole: «le disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 2, comma 2, e di cui».
Il comma recita, pertanto: “le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023”.
Si tratta delle modalità di partecipazione alla mediazione da parte dell'amministratore condominiale.
Il tutto fa adesso rimando all'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 titolato "Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio" e secondo il quale:
"1. L'amministratore del condominio e' legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa".