Notifica a mezzo PEC: la mancata prova della notifica porta alla nullità che può essere sanata
In mancanza di prova della avvenuta notifica via PEC, la violazione delle forme digitali non integra inesistenza ma solo la nullità che può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. Cassazione Ordinanza n. 14063/2024
Con provvedimento del maggio 2024 la Corte di Cassazione Civile (Ordinanza n. 14063 del 21/05/2024) conferma alcuni principi in merito alla irregolarità della notifica via PEC.
Il caso.
Dopo il primo grado, proposto appello, il difensore dell’appellante si era costituito in appello con modalità telematica, depositando la scansione in formato pdf delle sole ricevute di avvenuta accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata, presumibilmente contenente l’atto di citazione in appello; l’appellato, costituitosi con modalità telematica, pur non avendo sollevato alcuna contestazione in ordine alla regolarità della costituzione degli appellanti, non aveva depositato telematicamente l’originale o il duplicato informatico del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, ma solo la scansione in formato pdf della citazione notificatagli.
Prova dell’avvenuta notifica via PEC. Sanatoria per raggiungimento dello scopo
La normativa impone alcune regole affinché vi sia prova dell'avvenuta notificazione telematica (combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell’art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014).
Quando si procede con il deposito telematico negli atti di causa, la prova dell’avvenuta notifica è costituita dal deposito telematico
1) della copia dell’atto notificato,
2) della ricevuta di accettazione e
3) dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC.
L’art. 19 bis (tiolato “Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”) al comma 5 recita:
5) La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato all’interno della busta telematica di cui all’art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e.
La ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna, vengono usualmente ambedue depositate in formato digitale, quindi in formato .eml o .msg (il formato dei messaggi di posta elettronica).
Nel caso di specie, abbiamo visto che erano stati depositati dei PDF della scansione delle ricevute. Tuttavia l’appellato, nella propria comparsa di costituzione, aveva espressamente ammesso che l’appello gli era stato notificato.
Secondo la Corte di Cassazione ciò è sufficiente ad integrare il raggiungimento dello scopo della notifica; l’atto d’appello era stato ricevuto e consegnato alla casella di posta elettronica certificata, in assenza di contestazione della controparte, anche dopo aver preso visione della scansione in formato pdf delle ricevute di accettazione e consegna, venendo in rilievo il principio di presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., con onere di prova contraria a carico del destinatario.
Deposito analogico della prova della notifica
Specifica ancora la Corte di Cassazione che l'atto notificato con modalità telematica non è improcedibile nel caso in cui l'appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l'avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della l. n. 53 del 1994 (Cass., n. 17711/2023).
D’altro canto, specifica ulteriormente, nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo.
In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalità telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l'attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata) (Cass. 20214/2021) essendo sufficiente ad evitare l’improcedibilità, ex art. 348 c.p.c., l’aver prodotto – in assenza di contestazioni da parte dell’appellato - un formato pdf delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata, accompagnato dalla copia cartacea dell’atto notificato.









