Mancata notifica a mezzo PEC: dietrofront normativo. Sospesi i commi 2 e 3 art. 3-ter Legge 53/1994

Portale delle notifiche non ancora pronto. Sospesa la novità delle notifiche a mezzo PEC mancate. Con D.L. 10/05/2023, n. 51 convertito in L. 3/07/2023, n. 87 è sospesa l’efficacia dei commi 2 e 3 del’art. 3-ter L. 53/94

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Mancata notifica a mezzo PEC: dietrofront normativo. Sospesi i commi 2 e 3 art. 3-ter Legge 53/1994

Aveva creato un po’ di subbuglio la novità introdotta dalla riforma Cartabia riguardante le modalità di notifica da seguire qualora la notifica in proprio dell’avvocato non fosse andata a buon fine.

Il nuovo art. 3-ter della Legge sulle notifiche in proprio (L. 53/94) prevede, infatti, al comma 2 che quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione a mezzo PEC non è possibile o non ha esito positivo:

a) se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento;

b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.

Segue il terzo comma che prescrive che quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione non è possibile o non esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.

Vedi in proposito il nostro vademecum alla pagina a ciò dedicata: “Le notifiche in proprio degli avvocati a mezzo pec”.

La lettera b) del secondo comma e il terzo comma, vale a dire la necessità di ricorrere alla notifica ordinaria, doveva fare i conti con la previsione dell’art. 137 c.p.c. secondo la quale l’avvocato deve dichiarare che non è stata possibile la notifica per cause non imputabili al destinatario.

Con l'art. 4-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2023), coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87 recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» è stata sospesa l’efficacia dei commi 2 e 3.


 

Di seguito il testo della norma:

Art. 4 ter

Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e' sospesa fino al 31 dicembre 2023. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non e' possibile o non ha esito positivo, essa e' eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui e' generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.


 

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