Notifica dell'istanza di fallimento a impresa cancellata dal Registro Imprese
La notifica di istanza di fallimento a impresa cancellata dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 15 L.Fall. in relazione all'art. 143 cpc. Cassazione Sentenza n. 17946/2016

La Corte di Cassazione civile, con Sentenza n. 17946 del 13/09/2016 è stata chiamata ad esprimere il proprio indirizzo in ordine alle regole di notifica dell'istanza di fallimento e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 15 della Legge Fallimentare, nel peculiare caso che la ditta o impresa di cui si chiede il fallimento sia già stata cancellata dal Registro delle Imprese.
La notifica ai sensi dell'art. 15 si presenta come ontologicamente differente rispetto ad analoga previsione dell'art. 143 c.p.c per la notifica agli irreperibili o di cui non si conosce l'ultima dimora.
La notifica dell'istanza va effettuata alla PEC dell'impresa fallenda. Tuttavia può capitare che ciò non sia possibile. Riportiamo il disposto dell'art. 15 per esteso.
Art. 15 terzo co. L. Fall
Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
Per migliore comprensione si richiama altresì l'art. 107 del DPR 1229/59:
Art. 107 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229
L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti, del verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali .
La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal R.D. 21 ottobre 1923, n. 2393 , e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con R.D. 18 aprile 1940, n. 689
La corte del merito aveva ritenuto che ai sensi dell'art. 15 L. Fall. "la notifica si perfeziona, in caso di chiusura della sede, con il deposito presso la casa comunale ed immediatamente, senza che sia previsto dunque, a differenza degli artt. 140 e 143 c.p.c., l'invio di una comunicazione a mezzo posta, l'indicazione nominativa del legale rappresentante persona fisica, il decorso di un termine. E' esclusa, ancora, la necessità di individuare - nell'atto e nella relata - la persona fisica che rappresenta la società debitrice".
Secondo il ricorrente l'art. 15 non sarebbe applicabile ad imprese già cancellate.
La Corte di Cassazione cita una recente della Corte Costituzionale (pronuncia n. 146 del 2016) nella quale si afferma: " ... il riformulato art. 15 della così detta legge fallimentare ... si propone di coniugare quella stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore (collettivo) con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale. E, a tal fine appunto, prevede che il tribunale è esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo".
Il tema è che le norme garantiscono all'imprenditore una doppia tutela in merito alla conoscibilità del provedimento di fissazione dell'udienza. La prima forma è la notifica presso la PEC dell'impresa. Solamente nell'impossibilità di notificare alla PEC è prevista " ... la notificazione presso la sede legale dell'impresa collettiva: ossia, presso quell'indirizzo da comunicare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 2196 c.c., al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, sì da rendere conoscibili ... i dati concernenti l'impresa e le principali vicende che la riguardano.
Per cui, in caso di esito negativo di tale duplice meccanismo di notifica, il deposito dell'atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale, ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, dei descritti obblighi impostigli dalla legge".
Alla luce di queste argomentazioni, solamente una negligenza grave dell'imprendore stesso può portare ad una mancata conoscenza dell'atto.
Per concludere, la S.C. afferma
"anche nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, - nel testo novellato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 -, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civ. Sentenza n. 17946 del 13/09/2016:
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto dalla L. s.r.l., in liquidazione, contro la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza della A.L. s.r.l..
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