L'offesa mediante Facebook costituisce diffamazione aggravata

L'offesa inserita nella propria bacheca Facebook integra reato di diffamazione aggravata, ma non a mezzo stampa. Cassazione penale Sentenza n. 4873/2017

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L'offesa mediante Facebook costituisce diffamazione aggravata

L'attribuzione fittizia di un fatto a persona ad esso estranea può costituire diffamazione. Il reato di diffamazione prevede alcune circostanze aggravanti in funzione delle modalità di diffusione del messaggio offensivo. Cosa accade se tale diffamazione si compie postando delle proprie considerazioni sulla propria bacheca di Facebook?

Diseguito l'art. 595 del codice penale:

595 Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate

Da notare l'incremento dalla semplice diffamazione all'attribuzione di un fatto determinato (comma 2) effettuato con uno dei mezzi di cui all'aggravamente del terzo comma.

Le aggravanti sono quelle previste dal comma 3, vale a dire, se l'offesa è recata

1) col mezzo della stampa

2) o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità,

3) ovvero in atto pubblico.

Si discute se la pubblicazione in un social network (vedi anche articolo "Diffamazione aggravata se consumata attraverso social network (nel caso, Facebook)") possa integrare l'aggravante di cui al primo punto ("mezzo stampa") da porsi in relazione alla pena massima edittale della reclusione fino a sei anni prevista dalla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13 (Disposizione sulla stampa) quale circostanza ad effetto speciale del delitto di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato.

La Corte di Cassazione penale con recente Sentenza n. 4873 del 01/02/2017 affronta il tema e primariamente conferma che "la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, poichè questa modalità di comunicazione di un contenuto informativo suscettibile di arrecare discredito alla reputazione altrui, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, perchè attraverso questa "piattaforma virtuale" gruppi di soggetti valorizzano il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un numero indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione".

Tuttavia nel qualificare in quale dei tre strumenti di diffusione, di cui al comma 3, vada a posizionarsi il messaggio in bacheca, la Suprema Corte propende per quello sopra indicato sub n. 2), vale a dire "ogni altro mezzo di pubblicità". E afferma. " ... proprio queste peculiari dinamiche di diffusione del messaggio screditante, in una con la loro finalizzazione alla socializzazione, sono tali da suggerire l'inclusione della pubblicazione del messaggio diffamatorio sulla bacheca "facebook" nella tipologia di "qualsiasi altro mezzo di pubblicità".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 4873 del 01/02/2017:

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice per l'udienza preliminare che aveva disposto, ai sensi degli artt. 33 -quinquies e 33 - sexies c.p.p., la restituzione degli atti al pubblico ministero perchè provvedesse alla citazione diretta a giudizio dell'imputato, essendo stato a quest'ultimo contestato il delitto di cui all'art. 595 c.p., commi 1, 2 e 3 - per avere pubblicato sul proprio profilo "facebook" un testo con il quale offendeva la reputazione di Mi.Fr., attribuendogli un fatto determinato tramite Internet. In Diano Marina, reato per il quale è stabilito, ai sensi dell'art. 550 c.p.p., comma 1, l'esercizio dell'azione penale mediante il decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 552 c.p.p., essendo punito con la pena edittale massima di tre anni di reclusione.

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