Pensione professionisti: il prelievo statale è illegittimo secondo la Corte Costituzionale

Dichiarato incostituzionale il prelievo statale imposto alle casse dei professionisti perché non tutela gli iscritti. Corte Costituzionale, Sentenza 7/2017 dell'11/01/2017

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Pensione professionisti: il prelievo statale è illegittimo secondo la Corte Costituzionale

Un'altro tassello delle riforme Monti viene rimosso dalla Corte Costituzionale. Per recuperare fondi a favore delle casse statali, nel 2012 era stato imposto un prelievo forzoso dalle casse di previdenza dei professionisti, con l’art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135.

La questione trae origine dall’appello della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) al Consiglio di stato il quale ha dichiarato non manifestamente fondata l'eccezione di incostituzionalità della predetta normativa.

Avanti la Corte Costituzionale si è scontrata la visione della Presidenza del Consiglio, secondo la quale le Casse di previdenza dei professionisti hanno natura pubblica, stante che vi sarebbe l’obbligatorietà dei contributi, il potere di esazione dei medesimi e, infine, l’impossibilità per gli iscritti di poter liberamente disporre di quanto versato.

Secondo la difesa del CNPADC, invece, l’assenza di un contributo pubblico escluderebbe la natura pubblica del patrimonio. Ed in effetti gli enti previdenziali privatizzati a mente del d.lgs. n. 509 del 1994 non beneficiano di alcun trasferimento e/o finanziamento pubblico e non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, per quanto attiene ad un’eventuale situazione di grave disavanzo, essendo, anzi, previsto il ricorso alla liquidazione coatta amministrativa laddove sia impossibile ripristinare l’originario equilibrio economico-finanziario.
Secondo la stessa difesa, inoltre, con il prelievo forzoso " ... il legislatore avrebbe introdotto una forma di surrettizio prelievo tributario – destinato ai soli enti previdenziali privatizzati – del tutto svincolato dal rispetto dei noti parametri di ragionevolezza e progressività, attraverso il quale le risorse private devolute alla gestione della CNPADC e destinate all’erogazione di trattamenti previdenziali ed assistenziali sono trasferite all’erario, per non meglio specificate esigenze finanziarie pubbliche".

Secondo la Corte Cost. è illegittima la norma dell'art. 8 comma terzo nella parte che impone il versamento allo stato, perché «non è conforme né al canone della ragionevolezza, né alla tutela dei diritti degli iscritti alla Cassa, garantita dall’articolo 38 Costituzione, né al buon andamento della gestione amministrativa della medesima».
Aggiunge, inoltre: «se, in astratto, non può essere disconosciuta la possibilità per lo Stato di disporre, in un particolare momento di crisi economica, un prelievo eccezionale anche nei confronti degli enti che – come la CNPADC – sostanzialmente si autofinanziano attraverso i contributi dei propri iscritti, non è invece conforme a Costituzione articolare la norma nel senso di un prelievo strutturale e continuativo nei riguardi di un ente caratterizzato da funzioni previdenziali e assistenziali sottoposte al rigido principio dell’equilibrio tra risorse versate dagli iscritti e prestazioni rese».

Per concludere la Consulta ha dichiarato illegittimo il testo di legge «nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato».

In realtà l'art. 8 comma 3 non fa riferimento alla Cassa dei commercialisti ma ad enti in senso generico. Vi è da comprendere se la peculiare dizione utilizzata dalla Corte intralci l'estensione della dichiarazione della illegittimità a tutti gli enti previdenziali dei profesisonisti come parrebbe, invece, essere conseguenza logica.

 

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