Prescrizione del diritto ad azionare il decreto ingiuntivo. Termini e decorrenza

Anche il titolo costituito dal decreto ingiuntivo si prescrive. Da quando decorre il termine in caso di opposizione poi abbandonata? Cassazione civ. Sentenza 15157/2017

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Prescrizione del diritto ad azionare il decreto ingiuntivo. Termini e decorrenza

Anche il decreto ingiuntivo costituisce titolo il quale, se non azionato e in mancanza di atti di interruzione, si prescrive. Il termine di prescrizione è quello ordinario di 10 anni, ai sensi dell'art. 2945 del codice civile. Ma cosa accade se il decreto ingiuntivo non era stato azionato in pendenza di un lungo giudizio di opposizione e poi abbandonato? Da quando decorrono i termini?

Al quesito risponde con Sentenza numero 15157 del 20 giugno 2017 la Corte di Cassazione.

La questione controversa, secondo le parole della stessa Corte, riguardava l'individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione dell'actio iudicati. Sul punto le corti del merito di erano divise.

Secondo il giudice del primo grado tale termine avrebbe dovuto decorrere dalla data di esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 654 c.p.c. Secondo la corte di appello, invece, il termine decorrerebbe dalla data di deposito della comparsa di costituzione e risposta da parte della parte opposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, comparsa contenente la richiesta di dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto stesso (la richiesta e non la concessione).

Secondo la Corte di Cassazione, la Corte d'Appello applica erroneamente i principi condolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte in materia di prescrizione.

In base a tali principi, afferma la S.C., «la prescrizione decennale da "actio iudicati", prevista dall'art. 2953 c.c., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato».

Nella specifica ipotesi del decreto ingiuntivo che acquista gli effetti del giudicato a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione la Corte  precisa che «sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all'opposizione, l'opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943, comma 1 e 2, c.c.; tale interruzione ha effetti permanenti (e non meramente istantanei) ex art. 2945, comma 2, c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato  autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero del decreto decorrerà poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto  dall'art. 2953 c.c.»

Infine, la Corte conclude affermando il seguente principio di diritto:

«l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c. decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per l'estinzione del giudizio di opposizione».

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civ. Sentenza 15157 del 20/06/2017:

 

Fatti di causa

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