In Gazzetta Ufficiale il testo della riforma del Diritto Fallimentare

In GU la riforma del diritto Fallimentare: via la parola "fallimento". Pochi e selezionati Tribunali saranno competenti. Insomma, cambia tutto. Il testo della Legge 155 del 19/10/2017

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In Gazzetta Ufficiale il testo della riforma del Diritto Fallimentare

In Gazzetta Ufficiale n.254 del 30/10/2017 pubblicato il testo della Legge 155 del 19 ottobre 2017. La nuova normativa entra in vigore in data 14/11/2017.

Il Ministro Orlando parla di "riforma epocale" e, a leggere il testo del DDL appena approvato al Senato in via definitiva, pare proprio abbia ragione.La vecchia legge del 1942 va definitivamente in pensione. Andrà, ad essere precisi, bisogna usare il tempo futuro perché si tratta di una Legge che delega al Governo la stesura della riforma vera e propria entro 12 mesi.

Il DDL, approvato alla Camera il 4 febbraio, viene approvato oggi in via definitiva dal Senato. Il testo ha ottenuto 172 voti favorevoli e 34 contrari.

Afferma il Ministro Orlando, che ha fortemente voluto la nuova legge: "L'impianto della normativa che riguarda il fallimento - prosegue Orlando - risale al 1942 con un meccanismo distorto che ha macinato in questi anni molte risorse sia imprenditoriali sia di beni materiali. Riusciamo non solo a rivedere lo stigma che spesso non é giustificato nella fase di una economia globalizzata ma a non sprecare capacità imprenditoriali".
 

 

Di seguito le misure previste dalla nuova norma così descritte dal sito del ministero della giustizia:
 
ABBANDONO DEL FALLIMENTO – Viene abbandonata la tradizionale espressione “fallimento”, sostituita da una più semplificata “procedura di liquidazione giudiziale dei beni”, nella quale si innesta una possibile soluzione concordataria e viene prevista la completa liberazione dei debiti, entro un tempo massimo di 3 anni dall’apertura della procedura. Ciò vuole contribuire a porre fine alle conseguenze che seguono alla dichiarazione del fallimento da parte dell’imprenditore, che vanno dalla stigmatizzazione sociale all’incapacità di far fronte ai propri debiti, e che incidono negativamente sulle possibilità di avviare una nuova attività, nascondendo il fatto che la crisi o l’insolvenza sono evenienze fisiologiche nel ciclo di un’impresa, da prevenire ed eventualmente regolare al meglio, ma non da esorcizzare.
 
MISURE DI SOSTEGNO PER LA RISTRUTTURAZIONE PRECOCE DELLE IMPRESE IN CRISI – Viene introdotta una fase preventiva e stragiudiziale, intesa come strumento di sostegno all’impresa, affidata ad un organismo pubblico e volta ad anticipare l’emersione della crisi. Diretta preliminarmente a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell’imprenditore e destinata a risolversi, all’occorrenza, in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, puntando al raggiungimento dell’accordo con tutti o parte dei creditori. L’intento è quello di affidare la composizione della crisi ad un unico organismo costituito su base provinciale presso la Camera di commercio.
 
GIUDICE SPECIALIZZATO PER LE PROCEDURE CONCORSUALI – I Tribunali delle imprese saranno competenti per le procedure di maggiori dimensioni, mentre la trattazione delle altre procedure d’insolvenza verranno ripartite tra un numero ridotto di Tribunali, dotati di una pianta organica adeguata e scelti in base a parametri oggettivi.
 
RAZIONALIZZAZIONE DELL’ISTITUTO DEL CONCORDATO PREVENTIVO – E' stato circoscritto l’istituto all’ipotesi del cd. concordato in continuità: quando cioè, versando l’impresa in situazioni di crisi o anche di vera e propria insolvenza – ma reversibile – la proposta valga a garantire la continuità aziendale (con adeguato mantenimento dei livelli occupazionali) e ad assicurare nel tempo una migliore soddisfazione dei creditori. Ciò perchè si é rilevato che trattasi di strumento processuale molto complesso - infatti solo una bassa percentuale di concordati si definisce con l’esecuzione di quanto proposto dal debitore ai creditori; inoltre il concordato costa: emerge infatti dagli studi che comporta uscite superiori al 30% dell’attivo, mentre quelle del fallimento sono contenute nella misura del 5%.
 
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE PIU’ EFFICACI – Il debitore potrà chiedere, con l’omologazione del Tribunale, che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche alla minoranza di creditori che non hanno aderito all’accordo stesso, purché al medesimo abbiano però aderito i titolari di crediti finanziari, pari almeno al 75% dell’ammontare complessivo. Viene così favorito un processo decisionale più rapido e impedita la “dittatura dei cd. creditori di minoranza”.
 
IL SISTEMA COMMON: UN CIRCUITO ECONOMICO INTEGRATO DELLE PROCEDURE CONCORSUALE- Il sistema Common consiste nella creazione di un market place unico nazionale per tutti i beni posti in vendita dalle procedure concorsuali ed esecutive, diretto a renderli  negoziabili non solo a fronte di denaro corrente ma anche con appositi titoli, che incorporano un diritto speciale attribuito ai creditori delle procedure dei quali sia certificata la concreta possibilità di soddisfazione, da parte di un organismo terzo, a un valore minimo prudenziale, a fronte di una garanzia formata dagli attivi più facilmente vendibili e di valore durevole.
 
MISURE PER LA CRISI E L’INSOLVENZA DEI GRUPPI DI IMPRESE – Viene introdotta la possibilità di consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell’insolvenza delle plurime imprese del gruppo, individuando se possibile un unico tribunale.  Sarà possibile proporre un unico ricorso sia per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell’intero gruppo, sia per l’ammissione di tutte le imprese del gruppo alla procedura di concordato preventivo. Viene colmata così una grave lacuna della precedente legge fallimentare.
 
SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER L’ACCESSO AL CREDITO -  Vengono introdotte misure che rendono più facile per le imprese, soprattutto di piccole dimensioni, l’accesso al credito e consentite forme di garanzia che non impongono la perdita del possesso del bene concesso in garanzia: l’imprenditore potrà continuare a impiegare l’asset nel processo produttivo oppure disporne con trasferimento della prelazione sul corrispettivo ricavato e potrà anche concedere la garanzia su beni non attuali e determinati ma futuri e determinabili (p. es. il contenuto del magazzino)
 
CONTROLLI SOCIETARI PIU’ EFFICACI – Si estende il controllo giudiziale ex art. 2409 cc anche alle società a responsabilità limitata e vengono ridotti i requisiti dimensionali, ricorrendo i quali le SRL devono dotarsi di un organo di controllo, anche monocratico.
 
TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE – E’ previsto che tutti gli atti che abbiano come effetto o finalità il trasferimento di immobili da costruire, vengano conclusi – a pena di nullità – per atto pubblico o scrittura privata autenticata, assicurando in tal modo il controllo di legittimità dell’atto da parte del notaio dinanzi al quale si stipula. Ciò per evitare quanto accade frequentemente, cioè la sistematica violazione da parte dei costruttori di fornire al momento della conclusione del contratto anche preliminare, la fideiussione a garanzia dell'acquirente nonchè la polizza assicurativa.
 

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Di seguito il testo di


LEGGE 19 ottobre 2017, n. 155

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge;

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