Sanzione per la mancata ed immotivata continuazione della mediazione

Sanzioni per mancata immotivata prosecuzione del tentativo di mediazione. Necessaria una motivazione del rifiuto dl percorso di mediazione che dovrà essere posta a verbale. Tribunale di Vasto, Ordinanza 23/04/2016

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Sanzione per la mancata ed immotivata continuazione della mediazione

Si sa che si richiede la partecipazione personale della parte al primo incontro di mediazione, al fine di far compiere, alla stessa parte, una scelta consapevole sull'opportunità di iniziare il percorso vero e proprio di mediazione oppure rifiutarlo.

Taluno deve avere interpretato l'indirizzo appena accennato facendosi l'idea che una volta assicurata la partecipazione al primo incontro ci si possa disinteressare alla prosecuzione della procedura, semplicemente dichiarando di non essere interessati ad iniziare un percorso di mediazione, non motivando affatto la mancata prosecuzione.

Indichiamo un provvedimento del Tribunale di Vasto (Ordinanza 23 aprile 2016), seppur non recente, ma non per questo meno interessante, che ritiene indispensabile che la parte debba motivare e giustificare la propria non volontà di partecipare alla mediazione.

Secondo la Corte "alle parti non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione". Il primo incontro non può ridursi ad essere "una sorta di adempimento burocratico svuotato di ogni contenuto funzionale e sostanziale".

E aggiunge: "le conseguenze, anche di natura sanzionatoria, previste dalla citata norma non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel distinto ed ulteriore caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, non espliciti le ragioni di tale diniego ovvero adduca motivazioni ingiustificate".

Nel caso di specie, nel verbale negativo di mediazione era stato scritto: "ha negato il proprio consenso alla prosecuzione del procedimento, ai sensi dell’art. 8, primo comma, del D. Lgs. n. 28/10", non riportando ulteriori considerazioni.

E' evidente che anche l'organismo di mediazione (o, in carenza di attenzione, il legale della parte che rifiuta la mediazione) dovrà preoccuparsi di far inserire nel verbale di mancata prosecuzione della mediazione una propria motivazione, qualora ci sia. Anzi, il provvedimento del Trib. di Vasto esige espressamente l'interessamento del mediatore alla verbalizzazione e scrive, in motivazione: "Né il mediatore ha precisato (com’era, invece, suo preciso dovere fare) se la parte si è opposta alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto ovvero se, anche all’esito della eventuale sollecitazione da parte del mediatore medesimo, la stessa non ha inteso esplicitare le ragioni del proprio dissenso".

Il mediatore, pertanto, secondo il provvedimento, dovrà interessarsi dei motivi del rifiuto sollecitando la parte che rifiuta la prosecuzione, non potendo accontentarsi di un semplice diniego immotivato e poi inserire nel verbale di mancata prosecuzione le ragioni della stessa.

 

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Di seguito il testo di
Tribunale di Vasto, Ordinanza 23 aprile 2016

IL GIUDICE

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