Valida la notificazione eseguita ai collaboratori del difensore dell’imputato
La notifica ai sensi dell’art. 161, co. 4 c.p.p. eseguita mediante consegna ai collaboratori del difensore dell’imputato è equivalente alla consegna effettuata al difensore. Cassazione penale sentenza n. 52465/2017

1. La massima
«Ai fini della regolarità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è equivalente, alla consegna al difensore, la consegna, nel suo studio, a persona che vi operi… essendo l’atto pervenuto nello studio del difensore e consegnato a persona legittimata a riceverlo ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen.».
Così la I Sezione con la sentenza n. 52465 dell’11 maggio-16 novembre 2017, offrendo la corretta interpretazione dell’art. 161, co. 4, c.p.p. con riferimento alla notificazione eseguita mediante consegna al difensore.
2. Il fatto e la quaestio iuris
L’imputato chiedeva al giudice dell’esecuzione1 la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti ex art. 670 c.p.p. deducendo la nullità della notifica dell’estratto contumaciale, compiuta ai sensi dell’art. 161, co. 4, c.p.p., per assoluta incertezza della persona nei cui confronti era stata effettuata, in luogo diverso dallo studio legale del difensore e non già nelle sue mani ma in quelle di una persona della quale non erano state indicate le mansioni o l’eventuale rapporto che la legasse al difensore. In via subordinata l’istante chiedeva altresì la restituzione nel termine per l’impugnazione ex art. 175, co. 2, c.p.p. lamentando di non aveva avuto notizia o conoscenza del decreto di citazione a giudizio e della sentenza.
Il Tribunale rigettava le richieste rilevando che l’estratto contumaciale era stato regolarmente notificato al difensore, nell’indirizzo presso il quale egli aveva trasferito lo studio professionale e mediante consegna ad altro legale del medesimo studio. Allo stesso modo rigettava l’istanza di restituzione nel termine per insussistenza delle condizioni, posto che l’istante aveva avuto conoscenza della pendenza del procedimento penale ed aveva deciso di non seguirne lo svolgimento, avendo all’uopo ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
L’imputato proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge in ordine al rigetto della richiesta principale, non esecutività della sentenza di condanna ex art. 670 c.p.p., e di quella subordinata, restituzione nel termine per impugnare ex art. 175, co. 2, c.p.p..
Secondo il ricorrente il giudice errava nel ritenere la regolarità delle notifica dell’estratto contumaciale, perché l’art. 161, co. 4, c.p.p. stabilisce che le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore qualora non sia possibile la notifica nel domicilio dichiarato, mentre nel caso di specie la notifica è stata eseguita mediante consegna a persona diversa il cui rapporto con il difensore non emergeva dalla relata; inoltre il giudice avrebbe errato pure nell’affermare che la restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza ex art. 175, co. 2, c.p.p. non poteva essere concessa perché l’imputato aveva avuto piena conoscenza della pendenza del procedimento, posto che la mera conoscenza dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari non costituirebbe condizione sufficiente per negare la restituzione nel termine.
3. Il decisum
La I Sezione ha affermato che «ai fini della regolarità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è equivalente, alla consegna al difensore, la consegna, nel suo studio, a persona che vi operi», a nulla rilevando all’uopo che la consegna non sia avvenuta nelle mani del difensore ma di suo collaboratore, a prescindere se questi fosse o meno conosciuto dall’imputato, «essendo l’atto pervenuto nello studio del difensore e consegnato a persona legittimata a riceverlo ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen.». Così d’altronde ha avuto modo di esprimersi la I Sezione con la sentenza n. 10612 del 04/02- 12/03/2015 con riferimento alla notificazione della citazione del decreto di citazione in giudizio.
Inoltre, con riferimento all’istanza di restituzione del termine per impugnare ex art. 175, co. 2, c.p.p., secondo la Suprema Corte l’avviso della conclusione delle indagini preliminari contiene le informazioni di cui all’art. 415-bis c.p.p. idonee a rendere l’indagato consapevole della pendenza del procedimento nei suoi confronti, potendosi ricavare dunque dalla mancata comparizione una volontaria rinuncia a seguire l’evoluzione del procedimento.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
1 Tribunale di Roma
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale sentenza n. 52465 del 16/11/2017
Ritenuto in fatto
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