Ancora sulla comunicazione della identità e patente del conducente al momento dell’infrazione

Inasprimento della Cassazione sulla sanzione ex 126-bis CdS a chi non ricorda chi era alla guida del proprio veicolo al momento della contestata infrazione al codice della strada. Cassazione civile Sentenza n. 30939/2018

Tempo di lettura: 4 minuti circa
Ancora sulla comunicazione della identità e patente del conducente al momento dell’infrazione

Come è noto, è consolidato il principio secondo il quale, in tema di violazioni alle norme del codice della strada il proprietario del veicolo è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione con la conseguenza che nel caso di incapacità di identificare chi era alla guida al momento dell’accertamento della violazione alle norme del codice della strada, lo stesso proprietario del veicolo risponde delle sanzioni.

Tale principio è stato oggetto di recente Ordinanza della S.C. di Cassazione civile n° 9555 18 aprile 2018, la quale ha confermato che per evitare la sanzione da parte del proprietario è sufficiente che questi risponda alla richiesta di comunicazione dell'identità del conducente, anche eventualmente comunicando di non essere in grado di conoscere l'identità del conducente spiegando il motivo.

Abbiamo ora un nuovo provvedimento, Corte di Cassazione Sez. II Civile, Sentenza n. 30939 depositata in data 29 novembre 2018 che cerca di rifare il punto della situazione.

La S.C. ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 165/2008, ha inteso distinguere tra da un lato la condotta del proprietario del veicolo che non risponda affatto alla richiesta dell’organo accertatore affinché questi comunichi l'identità del conducente e da altro lato la diversa condotta del proprietario che fattivamente risponda a tale richiesta seppur dichiarando di non conoscere l’identità del conducente, il tutto con valida giustificazione.

L’attenzione, piuttosto, si sposta sulla necessaria sussistenza di un “giustificato e documentato motivo” della negativa risposta del proprietario, così come richiesto dalla norma di legge (art. 126-bis Comma 2 CdS) (1).

Ed in proposito la corte aggiunge che è ben vero che “lo stabilire se il motivo addotto dal proprietario del veicolo per giustificare la propria non conoscenza dell'identità del conducente sia "documentato" costituisce certamente accertamento di fatto riservato al giudice di merito” tuttavia, l’opera ermeneutica della S.C. si manifesta necessaria qualora la censura della motivazione di merito “contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale”.

Affrontando la questione in modo più specifico la Corte di Cassazione inaugura una interpretazione decisamente più restrittiva del “giustificato” e “documentato” motivo, non essendo più possibile effettuare una comunicazione negativa sull’assunto che il proprietario “non si ricorda” chi era alla guida essendo trascorso tempo, ecc. ecc..

Secondo la sentenza in commento un giustificato motivo di mancata conoscenza, da parte del proprietario del veicolo, potrà esservi solamente:

1) nei casi di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario (non solo per furto ma anche per cessione a terzi con assunzione dell’obbligo da parte del comodatario)

2) in presenza di situazioni imprevedibili ed incoercibili che impediscano al proprietario di sapere chi fosse alla guida in un determinato momento nonostante egli abbia (e dimostri in giudizio di avere) adottato ogni misura idonea.

 

Conclude enunciando il seguente seguente principio di diritto:

«ai sensi dell'articolo 126 bis, comma 2, cod. strada, come modificato dall'articolo 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge n. 262/2006, convertito in legge con la legge n. 286/2006, ai fini dell'esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che guidava il veicolo al momento del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di "giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento, nonostante che egli abbia (e dimostrati in giudizio di avere) adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo».

 

__________________

1 La parte del secondo comma dell'art. 126-bisCdS che interessa è la seguente "... nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 ad euro 1.143. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene in via telematica".

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Sez. II Civile, Sentenza n. 30939 dep. 29/11/2018

 

Ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, Codice della strada, come modificato dall’art. 2, comma 164, lett. b), del d.l. n. 262 del 2006, conv. in legge n. 286 del 2006, ai fini dell’esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all’epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi nella guida.

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati