L'assicurazione non risponde per i danni causati dal trattore usato per scopo diverso dal trasporto
Non costituisce "circolazione dei veicoli" l'uso del trattore quale azionatore di altro dispositivo e l'assicurazione obbligatoria non risponde dei danni. Corte di Giustizia UE 28/11/2017

Il caso.
Il trattore oggetto del caso era fermo, su una pista sterrata in piano, con il motore acceso al fine di azionare la pompa per la polverizzazione di erbicida. Il peso di detto trattore, il lavoro in atto in quel momento, combinati alla forte pioggia che cadeva quel giorno, provocavano uno smottamento del terreno che trascinava il trattore, facendolo cadere da una terrazza all’altra, capovolgendosi fino a raggiungere quattro dipendenti intenti a spruzzare l’erbicida sulle vigne situate più in basso. Uno di questi veniva colpito e schiacciato dal trattore in questione, circostanza che ha causato il suo decesso.
Il trattore era assicurato con l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli.
Il coniuge superstite intentava un’azione al fine di ottenere la condanna in solido dei proprietari del trattore nonché dell'assicurazione, nell’ipotesi in cui tale compagnia fosse tenuta a coprire un sinistro di questo tipo, al risarcimento del danno non patrimoniale risultante dall’incidente.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso nella parte in cui esso era rivolto contro l'assicurazione, in ragione del fatto che il trattore in questione non era stato coinvolto in un incidente stradale, oggetto di copertura assicurativa per la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (l’«assicurazione obbligatoria»), poiché tale sinistro non era avvenuto in occasione di un utilizzo del trattore in questione come mezzo di circolazione.
La decisione
Il caso viene esaminato dalla Corte di Giustizia UE, che decide con Sentenza del 28 novembre 2017, C-514/16
La Corte acclara primariamente che un trattore agricolo, come quello in questione, rientra senz'altro nella nozione di «veicolo» in quanto esso corrisponde ad un «autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata».
Il giudice del rinvio chiedeva di chiarire se la vicenda fattuale oggetto di causa potesse, o meno, essere qualificata come incidente legato alla circolazione di veicolo. E ciò alla luce del fatto che il contratto di assicurazione, sottoscritto dal proprietario del trattore in questione, aveva per oggetto la copertura della responsabilità civile legata alla sola circolazione dello stesso.
Afferma la Corte che nel caso di specie, "emerge dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio che, nel momento in cui si è verificato l’incidente in cui è stato coinvolto, il trattore in questione era utilizzato come generatore della forza motrice necessaria ad azionare la pompa di polverizzazione d’erbicida, di cui era munito, al fine di spargere tale erbicida sui ceppi di vite di un’azienda agricola. Risulta pertanto che un uso simile è principalmente collegato alla funzione del suddetto trattore in quanto macchina da lavoro e non in quanto mezzo di trasporto e, di conseguenza, non rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva."
Aggiunge anche che "che la portata della nozione di «circolazione dei veicoli» non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale l’autoveicolo è utilizzato".
Conclusioni.
A conclusione della lunga motivazione la Corte di Giustizia afferma quanto segue:
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», di cui a tale disposizione, una situazione in cui un trattore agricolo è stato coinvolto in un incidente allorché la sua funzione principale, nel momento in cui si è verificato l’incidente, consisteva non nel servire da mezzo di trasporto ma nel generare, in quanto macchina da lavoro, la forza motrice necessaria per azionare la pompa di un polverizzatore d’erbicida.
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Di seguito il testo di
Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 28 novembre 2017, causa C-514/16
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 1972, L 103, pag. 1; in prosieguo: la «prima direttiva»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la sig.ra I. M. P. V. R. de A. e il sig. M. F. da S. R. de A. (in prosieguo, congiuntamente: i «coniugi RdA») e, dall’altra parte, il sig. J. M. P. S., la C. A. S. – C. de S. (____ in prosieguo: la «CA S.») e il sig. J. O. P., relativa alla condanna dei coniugi RdA al risarcimento dei danni subiti dal sig. Proença Salvador in ragione del decesso di sua moglie a seguito di un incidente che ha coinvolto un trattore agricolo, avvenuto nell’azienda agricola presso la quale ella lavorava.
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