Clausola compromissoria binaria e pluralità di parti

Clausola arbitrale binaria con pluralità di parti; carenza di potere rappresentativo della sottoscrizione della clausola compromissoria. Questione rilevata d'ufficio e contraddittorio delle parti. Cassazione civile Sentenza n° 3854/2018

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Clausola compromissoria binaria e pluralità di parti

La Corte di Cassazione civile con Sentenza n° 3854, depositata in data 16 febbraio 2018, si sofferma su alcuni principi processuali interessanti che vale la pena rivedere.

 

Clausola compromissoria binaria e pluralità di parti.

Nel caso affrontato dalla Corte, a fronte di una clausola compromissoria di tipo “binario” inserita in un contratto preliminare di compravendita immobiliare, che prevedeva classicamente la terna arbitrale composta da un arbitro nominato per ciascuna parte e il terzo nominato su accordo dei primi due o, in mancanza, dal Presidente della camera arbitrale della CCIAA, nella realtà nel corso di causa si fronteggiavano numerose parti, ognuna portante un proprio diverso interesse.

Il ricorrente per cassazione lamentava il fatto che la clausola arbitrale prevedeva che gli arbitri scelti dalle parti fossero soltanto due, e che ritenendone la validità non sarebbe stato possibile garantire a tutti i litiganti la possibilità di nominare un arbitro.

Afferma la Corte di Cassazione, richiamando propri precedenti, che “ … la clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi "a posteriori" - in relazione al "petitum" ed alla "causa petendi" - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere (cfr. Cass. 1090/14, Cass. 6924/16)”.

Nel caso concreto, inoltre, proprio questo era il caso, correttamente ricostruito e rappresentato dalla Corte d’Appello nella propria motivazione: “ ... le parti del contratto preliminare di compravendita immobiliare dovevano ritenersi solo due (ciascuna composta di due soggetti), ossia parte promittente venditrice e parte promissaria acquirente. Questa conclusione (alla cui stregua anche la seconda doglianza svolta nel mezzo di gravame in esame risulta fuori bersaglio, perchè l'identificazione dei contraenti in due sole parti, complesse, elimina in radice il problema della nomina di più di due arbitri) ...”.

 

Clausola compromissoria sottoscritta in mancanza di poteri rappresentativi. Nullità del contratto e mancata estensione dell’effetto alla clausola arbitrale.

Il contratto preliminare di compravendita era stato sottoscritto da persona che affermava di agire in nome e per conto altrui ma senza, tuttavia, averne i poteri.

In tal caso, ricorda la Corte, è necessario scindere il ragionamento valutando i poteri di sottoscrizione del contratto rispetto ai poteri di sottoscrizione della clausola arbitrale, poiché “... la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita (ma, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 808 c.p.c., ha propria individualità ed autonomia, nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale), ... ”.

E continua: “è opportuno sottolineare che il difetto di potere rappresentativo costituisce una causa di inefficacia esterna al contratto e comune al contratto stesso ed alla clausola compromissoria ivi contenuta”.

 

Questione rilevata d’ufficio e contraddittorio delle parti.

Lamentava parte ricorrente che la corte territoriale aveva rilevato d’ufficio il mancato perfezionamento del contratto preliminare senza provocare sul punto il contraddittorio delle parti, con conseguente violazione dei principi del giusto processo.

Il motivo, secondo la S.C., è fondato.

La Corte richiama il secondo comma dell'art. 101 c.p.c., a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, "a pena di nullità", un termine "per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

Tale norma fu introdotta al fine di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", poiché adottate in violazione del principio della "parità delle armi".

Secondo la Corte, “la questione dell'identificazione dell'oggetto del comodato era dunque rimasta estranea al dibattito processuale e la corte territoriale aveva il dovere di sollecitare il contraddittorio delle parti prima di fondare la propria decisione su tale questione. In motivo va dunque accolto”.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n° 3854 del 16/02/2018

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 16.1.2008 la signora R.A.P. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo - sezione distaccata di Grumello del Monte - la società Agricola Co. s.r.l., la società H. s.r.l., nonchè il fratello S.P., deducendo che, con preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data 25.5.2005, la H. s.r.l. aveva promesso a lei e a suo fratello S. di vendere loro la piena proprietà di un fabbricato, con relative pertinenze, sito _______. La società promittente venditrice aveva agito in qualità di "futuro socio unico della acquisenda s.n.c. Agricola C. di G. N. & C." (poi trasformata in Agricola Co. s.r.l.), effettiva titolare del bene oggetto del preliminare, mentre i promissari acquirenti, i fratelli P., si erano obbligati ad acquistare "personalmente, anche disgiuntamente, ma con l'assenso dell'altro avente diritto e con obbligo sull'intera proprietà". Assumeva inoltre l'attrice che tale accordo era collegato all' acquisto delle quote sociali della società Agricola Corne (prima società semplice, poi società in nome collettivo, poi società a responsabilità limitata) effettuato dalla H. s.r.l. in esecuzione di un contratto preliminare di cessione di quote sociali dalla stessa concluso, quale promissaria acquirente, nella medesima data del 25.5.05. Tanto premesso, la sig.ra P. chiedeva pronunciarsi ex art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà del compendio immobiliare promesso in vendita, dichiarando la propria disponibilità a versare il corrispettivo parziale o totale pattuito.

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