Costituzione di nuovo nucleo familiare e assegno di mantenimento. Ancora una conferma
La revoca dell'assegno di mantenimento con l'inizio di una nuova convivenza da parte dell'ex coniuge. Ragioni e limiti. Cassazione civile Ordinanza n° 17453/2018

Il fatto.
Tizio, separato, e appena perso il lavoro, riusciva a registrare la voce della propria moglie che affermava di avere iniziato una convivenza, una nuova relazione stabile con altra persona.
Proponeva domanda giudiziale per ottenere l’eliminazione dell’assegno di mantenimento che versava a favore della ex.
La questione.
La corte d’Appello confermava il rigetto della domanda di Tizio la quale motiva, nella propria sentenza con questo ragionamento “Quanto alla circostanza della instaurazione di una convivenza more uxorio la Corte di appello ha rilevato che una relazione more uxorio può assumere rilievo in ordine alla determinazione dell'assegno a carico della ex coniuge nei limiti in cui incida sulla reale e concreta situazione economica della donna, risolvendosi in una condizione e fonte, effettiva e non aleatoria, di reddito”.
E’ principio consolidato che la costituzione di una nuova famiglia da parte del percipiente l’assegno fa perdere il diritto allo stesso1.
Vi è stata una recente chiarificazione della portata del principio che punta l’attenzione non tanto sulla mera nuova convivenza ma sulla modifica delle capacità reddituali che tale convivenza comporta, ponendo l’accento non tanto e non più sul legame affettivo ma sulla mera situazione economica. In tal senso Cass. 16982/2018 (vedi “Non sempre l’inizio di una nuova convivenza stabile fa perdere il diritto al mantenimento”) che afferma il principio così massimato: “Separazione: l’obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento cessa qualora l’altro coniuge instauri una convivenza stabile e continuativa con un altra persona, salva la dimostrazione che la somma dei redditi di questa nuova convivenza non porti in melius le condizioni economiche".
La decisione della Corte d’Appello si pone in linea con detto principio.
La sentenza d’appello viene impugnata per cassazione sull’assunto che la stessa corte d’appello non aveva tenuto in considerazione il fatto che non era stato permesso di provare la nuova convivenza.
La decisione.
La Corte di Cassazione civile, che si è pronunciata sul caso con Ordinanza n° 17453 del 04/07/2018, accoglie il ricorso ed evidenzia quale debba essere la suddivisione dell’onere della prova in questi casi.
Premesso che, ricorda la Corte, “ai fini della valutazione sulla persistenza delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno divorzile, deve distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente”, in ogni caso la prova della nuova convivenza spetta all’obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento.
Qualora costui “dimostri l'instaurazione di una stabile convivenza dell'ex coniuge con un nuovo partner” si integra con tale prova “una presunzione idonea a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto”.
A questo punto il beneficiario dell'assegno avrà l’onere di provare che la convivenza in essere non integra, nel caso concreto, la formazione di una nuova famiglia.
Non solo, sulla base dei principi formulati da Cass. 16982/2018 su richiamata, quest’ultimo sarà onerato anche, eventualmente, alla dimostrazione che tale nuova famiglia non ha portato a migliori condizioni economiche.
____________
1Sul punto vedi i precedenti riportati in questa Rivista: “Divorzio: la nuova convivenza fa perdere il diritto al mantenimento. Corte di Cassazione” o “La formazione di una nuova famiglia interrompe i rapporti scaturenti dal precedente matrimonio”
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n° 17453 del 04/07/2018
RILEVATO CHE
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!