DdL Anticorruzione: Modifiche al codice di procedura penale

Le modifiche al codice di procedura penale apportate dal ddl anticorruzione approvato in via definitiva dal parlamento. Schede esplicative

DdL Anticorruzione: Modifiche al codice di procedura penale

Il D.d.L. n. 955/2018 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" è stato approvato dal Parlamento.

 

Di seguito una scheda delle modifiche apportate al Codice di procedura penale.

 

 

  • Intercettazioni mediante captatore informatico

Disposizione modificata

Contenuto della modifica

Limiti di ammissibilità: art. 266, modifica comma 2-bis

L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita anche nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4 c.p.p..

Presupposti e forme del provvedimento: art. 267, modifica comma 1.

Viene meno il dovere di indicare i luoghi e il tempo nei quali è consentita l'attivazione del microfono attraverso captatore informatico anche quando si procede per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4 c.p.p..

 

  • Misure cautelari interdittive

Disposizione modificata

Contenuto della modifica

Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione: introduzione dell'art. 289-bis

Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, co. 1, c..p.p..

 

  • Patteggiamento

Disposizione modificata

Contenuto della modifica

Applicazione della pena su richiesta: art. 444, introduzione comma 3-bis

Nei procedimenti per i delitti di peculato (art. 314, co. 1, c.p.) concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, co. 1, c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) con riferimento anche al corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis c.p. ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

Effetti dell'applicazione della pena su richiesta: art. 445 c.p., modifica comma 1 e introduzione comma 1-ter.

Le pene accessorie dell'interdizione perpetuo o temporanea dai pubblici uffici di cui all'art. 317-bis c.p. possono trovare applicazione anche in caso di c.d. "patteggiamento tradizionale" (pena contenuta nel massimo a due anni di reclusione) quando si procede per taluno dei delitti di peculato (art. 314, co. 1, c.p.) concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, co. 1, c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) con riferimento anche al corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

 

 

  • Impugnazioni ed esecuzione

Disposizione modificata

Contenuto della modifica

Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione: art. 578, modifica

 

Il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato, anche quando è stata ordinata la confisca prevista dall'articolo 322-ter c.p. (oltre ai casi già previsti di confisca ordinata ex art. 240-bis c.p. o in forza di altre disposizioni di legge).

Riabilitazione: art. 683, modifica comma 1

Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide altresì sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'art. 179, co. 7, c.p. (introdotto dalla legge "Anticorruzione").

 

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

 

 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati