Domanda di indebito arricchimento da introdurre con memoria 183 c.p.c.

A fronte di opposizione a d.i. fondata sulla nullità del titolo della pretesa è possibile introdurre domanda di indebito arricchimento con memoria 183 c.p.c.? Nuova posizione delle SS.UU. civili, Sentenza n° 22404/2018

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Domanda di indebito arricchimento da introdurre con memoria 183 c.p.c.

Il caso.

Con una certa frequenza accade che enti pubblici, in particolare amministrazioni comunali, conferiscano incarichi, a tecnici o in genere a professionisti, senza delibera o con delibere del tutto nulle per carenza di elementi basilari. Ciò non di meno, l’incarico viene svolto dal professionista e solamente a conclusione dell’incarico emerge l’irregolarità amministrativa.

Accade quasi sempre che a questo punto l’amministrazione pubblica si rifiuti di pagare il compenso al professionista, adducendo di non sapere come fare a superare l’impasse e che il professionista passi alle vie legali come unica via per ottenere il pagamento dell’opera svolta.

Nel caso che ci interessa il professionista aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo contro il comune il quale ultimo si era opposto sollevando la questione della nullità della delibera di conferimento dell’incarico per carenza di copertura finanziaria.

Si costituiva in giudizio il professionista il quale, concessi i termini di cui all’art. 183 ult. co. c.p.c., nella prima memoria di precisazione della domanda dichiarava di avere comunque diritto alla somma ingiunta se non altro per indebito arricchimento dell’amministrazione comunale, specificando per la prima volta relativa domanda.

 

La questione.

La seconda sezione ha trasmesso gli atti al Presidente formulando il seguente quesito: «Se nel giudizio promosso nei confronti di una Pubblica Amministrazione per l'adempimento di un'obbligazione contrattuale la parte possa modificare la propria domanda in una richiesta di indennizzo per arricchimento senza causa con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ.».

La questione sollevata dalla Seconda Sezione riguarda la necessità di coordinamento di due apparentemente confliggenti posizioni giurisprudenziali di legittimità e che riguardano da un lato la possibilità, limiti e tempistiche della reazione del convenuto opposto alle argomentazioni avversarie in opposizione a decreto ingiuntivo e dall’altra la definizione di specificazione della domanda ai sensi della prima memoria di cui all’art. 183 ult. co. c.p.c.

Secondo una prima posizione (SS.UU. 4712/1996) “la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova”. E ancora, con SS.UU. 26128/2010, ha pronunciato il seguente principio di diritto: «Le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla causa petendi … . Ne consegue che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo … è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto ... soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all'opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice».

Del resto, non in tema di opposizione a decreto ingiuntivo né di domanda di arricchimento, ma interessandosi dei limiti di specificazione della domanda (dello ius variandi) nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., è intervenuta la S.C., sempre a SS.UU., con Sentenza n. 12310/2015 dalla quale emerge una valutazione di più ampio respiro in ordine alle possibilità concesse alla parte nel momento in cui va a specificare la propria domanda nella prima memoria del 183 c.p.c.

Interessante la proposta di classificazione della domanda; genericamente parlando vi sarebbero, infatti, tre possibili tipi di domande: “le domande "nuove", le domande "precisate" e le domande "modificate".”

Secondo le SS.UU. del 2015 : «la vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta ... nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività».

Secondo questo ultimo indirizzo, nella memoria del 183 c.p.c. è possibile chiedere quanto si è già chiesto nel decreto ingiuntivo pur motivato da ragioni diverse.

Le SS.UU. del 2015 avevano concluso formulando il seguente principio di diritto:

«La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 cod. proc. civ., della iniziale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo».

 

La decisione.

Il caso è stato vagliato da Corte di Cassazione civile e deciso con Sentenza n° 22404 depositata in data 13 settembre 2018, la quale immediatamente esprime il proprio favore all’indirizzo del 2015 che intende confermare, dando il merito a quell’arresto di avere spostato “ … l'attenzione dell'interprete dall'ambito circoscritto di una valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, volta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all'interesse della parte”.

Aggiungono un sempre valido principio di economia processuale che incide sui tempi della giustizia.

 

In conclusione le SS.UU. enunciano il seguente principio di diritto:

«È ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata».

 

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n° 22404 dep. 13/09/2018


FATTI DI CAUSA    

1. L'ingegnere R. B., con atto di citazione notificato in data 14 giugno 2006, convenne il Comune di C. innanzi al Tribunale di Torino, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € 115.814,11, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per l'incarico di progettazione della Circonvallazione Sud di C., come da convenzione del 20 aprile 1988.    
Il Comune si costituì ed eccepì, in via principale, il mancato avveramento della condizione prevista dall'art. 7 della convenzione; in subordine, la nullità delle deliberazioni di affidamento dell'incarico, in quanto prive sia della quantificazione dell'ammontare complessivo dovuto per il progetto, sia dei mezzi per farvi fronte, in violazione degli artt. 284 e 288 r.d. n. 383 del 1934; in ulteriore subordine, la non debenza al creditore degli interessi legali fino all'avveramento della condizione e, comunque, la prescrizione del relativo credito per tutto il periodo anteriore al quinquennio precedente la domanda.
Con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), cod. proc. civ. l'attore propose, in via subordinata, domanda di indennizzo per arricchimento senza causa.

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