Furto o rapina aggravate se commesse di notte

L'individuo che commette un furto o una rapina in ora notturna risponderà dell'aggravante di cui all'articolo 61, n. 5 del c.p. a causa della ridotta vigilanza pubblica. Cassazione Pen. Sentenza n. 44247/2018.

- di Avv. Sandra Maria Milano
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Furto o rapina aggravate se commesse di notte

La massima

La commissione di un furto o di una rapina in ora notturna integra gli estremi dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 5, a causa della ridotta vigilanza pubblica che in tali ore viene esercitata, a meno che particolari circostanze non contribuiscano ad accentuare comunque le difese del soggetto passivo, nel caso in esame, peraltro, del tutto insussistenti”.

Così si è espressa la Sezione Seconda penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 44247 del 4 ottobre 2018.

 

La quaestio giuridica ed il decisum

La difesa, tra le doglianze sollevate, eccepiva come in realtà nella sentenza della Corte territoriale non sussisteva alcuna motivazione circa l'esistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61, n. 5 c.p. essendosi semplicisticamente limitata ad affermare che nell'orario notturno le persone sarebbero maggiormente indifese, senza precisare quel quid pluris richiesto ai fini della configurabilità dell'aggravante.

La Suprema Corte rigettava il ricorso.

Invero, la II Sezione ha avallato la conclusione a cui era pervenuta la Corte di Appello laddove quest'ultima aveva ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 5 c.p. in caso di commessione di furto o rapina in orario notturno, posto che gli indiviui di notte sono da ritenersi maggiormente indifesi dato che, proprio negli orari notturni, la vigilanza pubblica risulta alquanto ridotta, salvo il caso in cui il soggetto passivo, alla luce di particolari esigenze, abbia rafforzato le proprie difese.

Nel caso di specie, tuttavia, non è risultato apprezzabile uno speciale rafforzamento delle difese.

Già nel diritto romano, l'avere agito di notte rappresentava una circostanza aggravante del furtum, mentre in tempi più recenti si è affermato che la sussistenza dell'aggravante de qua prescinda dalla totale impossibilità della pubblica o privata difesa rilevando, piuttosto, che la stessa venga ostacolata.

È il soggetto passivo, particolarmente vulnerabile in particolari situazioni quali quelle notturne, ad essere tutelato in maniera più stringente dal legislatore a fronte, pertanto, di un soggetto agente che volontariamente utilizza tali circostanze di tempo a proprio ed esclusivo vantaggio.

 

Avv. Sandra Maria Milano

 

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 4 ottobre 2018, n. 44247.

 

RITENUTO IN FATTO

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