Gli effetti della sentenza di patteggiamento nell'azione civile
La variegata posizione della giurisprudenza in ordine agli effetti della sentenza di patteggiamento (art 444 c.p.p.) nell'azione civile. Cassazione civile Sentenza 20170 del 30/07/2018

Con sentenza n. 20170 depositata in data 30 luglio 2018 la Corte di Cassazione svolge un ammirevole esame del rapporto fra condanna ex art. 444 c.p.c. (patteggiamento) e l’azione civile diretta ad ottenere il risarcimento del danno per lo stesso fatto oggetto di condanna in sede penale.
Si riporta l’art. 445 cod. proc. pen. Che descrive l’ “efficacia” della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile e amministrativo (nostro il grassetto):
Articolo 445.
1. La sentenza prevista dall’articolo 444 comma 2 non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nè l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 comma 2 del codice penale. Anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
2. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
La posizione della giurisprudenza di legittimità in ordine a tali effetti non è univoca e viene riassunta dalla sentenza in commento la quale ricorda che in merito sussistono ad oggi tre indirizzi.
Secondo un primo orientamento, “la sentenza di patteggiamento presuppone pur sempre un'ammissione di colpevolezza, e di conseguenza ha l'effetto di invertire l'onere della prova: per effetto di essa, si sostiene, deve essere il convenuto che ha patteggiato a provare l'inesistenza dei fatti che gli sono stati addebitati col capo di imputazione, e non l'attore a provarne l'esistenza”.
Un secondo orientamento, invece, determina che “la sentenza di patteggiamento non inverta affatto l'onere della prova, ma costituisca un semplice "elemento di convincimento" liberamente apprezzabile dal giudice, e dunque in sostanza un mero indizio”.
Un terzo orientamento “ritiene che la lettera dell'art. 444 c.p.p. sia chiara e non consenta nessuna interpretazione manipolatrice: tale orientamento pertanto esclude, sulla base dell'interpretazione letterale, che la sentenza penale di patteggiamento possa costituire una ammissione di responsabilità, e nega che possa avere qualsiasi efficacia vincolante o probatoria nel processo civile”.
La sentenza in commento dichiara di preferire la seconda soluzione. E aggiunge, confermando l’impostazione della Corte d’Appello, che la sentenza penale di patteggiamento va considerata “alla stregua di un normale indizio” che diviene prova quando avente i caratteri della gravità, precisione e concordanza.
La sentenza della terza sezione 20170/2018 qui commentata esprime il seguente principio di diritto
(a) la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l'onere della prova;
(b) la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto; e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c..
Quanto alle prove acquisite nell'istruttoria penale in un'azione poi definita con il patteggiamento si cita: ”il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e segnatamente dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.” (Cass. 2168/2013 richiamata in Cass. 20562/2018).
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 20170 del 30/07/2018
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2002 G.M. convenne dinanzi al Tribunale di Taranto M.M., esponendo che:
-) la convenuta aveva offeso il suo onore, commettendo ai suoi danni i reati di ingiuria e minaccia;
-) per questi fatti era stata condannata in sede penale ex art. 444 c.p.p..
Chiese pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti.
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