Il Co.Re.Com non ha competenza esclusiva e può essere scelto diverso organismo di mediazione

La mediazione obbligatoria in materia di telecomunicazioni può essere esperita anche presso organismi diversi dal Co.re.com. non avendo quest’ultimo competenza esclusiva. Cassazione Sentenza n. 26913/2018

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Il Co.Re.Com non ha competenza esclusiva e può essere scelto diverso organismo di mediazione

Il fatto.

Tizio chiamava una compagnia di telefonia a partecipare ad un tentativo di mediazione innanzi all’organismo della CCIAA territorialmente competente ma senza che la compagnia convocata partecipasse. Vocava, quindi, in giudizio la società telefonica, chiedendo il risarcimento di danni a suo dire subiti. Costituitasi in giudizio la compagnia telefonica subito sollevava eccezione di improcedibilità della domanda essendo mancato il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al competente Comitato regionale per le comunicazioni (co.re.com.).

Il Tribunale accoglieva l’eccezione come pure la Corte d’Appello. Insisteva l'utente proponendo ricorso per cassazione.

 

La questione di diritto.

L'art. 1 della legge n. 249/1997 nei suoi commi 11 e 12 così dispone:

11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.".

Diverse delibere, quindi norme di carattere secondario, dell’AGCOM sono, poi, intervenute in materia.

L' art. 3 della delibera AGCOM n. 182/02 prevede che:

1.... il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 13.
2. Ove il Co.re.com territorialmente competente non sia titolare della delega di cui al comma 1, il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinanzi agli organi di cui all'articolo 13.
3. Il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell'istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa.
3bis. Il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al Co.re.com se, per la medesima controversia, è già stato esperito un tentativo di conciliazione ai sensi del comma 1.

L' art. 12 n. 1, inoltre, sancisce infine che

gli utenti hanno facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso i Co.re.com di cui alla presente sezione, un tentativo di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla raccomandazione della commissione 2001-310-CE» (disposizione con la quale la Commissione europea raccomanda agli stati membri che gli organismi designati garantiscano imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità).

Per una panoramica delle modalità di funzionamento del co.re.com vedi il sito AGCOM, alla pagina "Procedura di conciliazione".

 

La decisione.

La Corte di Cassazione si è espressa sul caso con Sentenza n. 26913 depositata in data 24/10/2018 e cassa la sentenza della Corte d’Appello.

Secondo la S.C. “un' esegesi che tendesse ad accentrare ad un solo organismo una siffatta funzione di mediazione tenderebbe a irrigidire un sistema basato sul carattere obbligatorio del tentativo di mediazione ante causam che, come tale, non implica necessariamente che alle parti non sia lasciato spazio per poter scegliere l'organismo, tra i tanti abilitati, cui rivolgersi”, e aggiunge: “sarebbe certamente contraria alla matrice volontaria della procedura alternativa di soluzione della lite, cui ogni ordinamento europeo deve ispirarsi, l'imposizione di un organismo unico preposto a sovrintendere il passaggio obbligato del tentativo di conciliazione prima dell'instaurazione della lite, come ha erroneamente ritenuto la Corte di merito”.

 

A conclusione la S.C. esprime il seguente principio di diritto:

«il carattere obbligatorio del tentativo di conciliazione non implica che esso debba necessariamente svolgersi innanzi agli organismi Co.re.com, di recente istituzione, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, essendo sufficiente che le parti si rivolgano, in via alternativa, alle camere di conciliazione istituite presso le Camere di Commercio,Industria, Agricoltura e Artigianato, o ad altri organismi che risultino muniti dei requisiti d' imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità auspicati dalla raccomandazione della Commissione europea 2001-310-CE. Pertanto, il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al Co.re.com. se, per la medesima controversia, è già stato esperito un tentativo di conciliazione innanzi ad altri organismi abilitati ».

 

 

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Di seguito il testo di
Corte di cassazione, III Sez. civile, Sentenza n. 26913 dep.il 24/10/2018


RILEVATO IN FATTO

1. Con ricorso notificato il 18 dicembre 2015, il ricorrente indicato in epigrafe impugna la sentenza n. 2320/2015 della Corte d'appello di Milano, pubblicata il 28 maggio 2015, non notificata, nella parte in cui, in rigetto dell'appello avverso la sentenza emessa dal tribunale di Milano 27 maggio 2009, è stata confermata la pronuncia di improcedibilità della domanda giudiziale proposta nei confronti della compagnia telefonica qui resistente per il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, sull'assunto che il tentativo di mediazione ante causam, previsto per legge come condizione di procedibilità, non fosse stato esperito innanzi all'organismo Co.re.com funzionalmente competente, ma innanzi alla Camera di Commercio. Il ricorso è affidato a un unico motivo. Parte resistente ha notificato controricorso.

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