Iscrizione alla gestione separata INPS del professionista per lavoro occasionale
Il professionista deve iscriversi alla gestione separata INPS per redditi non previsti dalla propria cassa professionale, anche se occasionali. Cassazione civile Sentenza n. 32167/2018

Un recente arresto della Corte di Cassazione civile (Sentenza n. 32167 depositata il 12 dicembre 2018) ha modo di chiarire l’ambito di applicazione l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, affrontando il caso di un avvocato che svolgeva la professione forense in modo saltuario (non abituale).
La decisione riguarda, tuttavia, ogni libero professionista il quale maturi del reddito con la propria attività non assoggettato ad alcun prelievo previdenziale.
E’ il caso, anche, del professionista iscritto alla propria Cassa o Ente previdenziale, che svolga attività diversa e per la quale ritenga di non emettere fattura soggetta a calcolo previdenziale.
Nel caso di specie l’avvocato in questione era iscritto all’INPDAP ma aveva svolto attività inquadrabili nella professione di avvocato, tuttavia in difetto del carattere dell'abitualità.
La S.C. richiama le SS.UU. del 2010 (Sent. 3240) secondo la quale: “A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'Inps, e finalizzata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo … nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa … e gli incaricati alla vendita a domicilio”.
E aggiunge: “la regola generale è quindi che all'espletamento di duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione e non si ha, peraltro, duplicazione di contribuzione, perchè a ciascuna fa capo una attività diversa. Inoltre ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti, che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo”.
Si sono aggiunte nel tempo, ricorda la Corte, una serie di figure professionali in particolare, per ciò che ci interessa, anche i “lavoratori autonomi occasionali al di sopra di una certa soglia di reddito (Euro 5.000) … Il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono ed alla entità dei medesimi che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2”, appunto euro 5.000.
E, infine, giunge a dichiarare che il sistema della gestione separata è un sistema di chiusura normativa che comprende ogni attività lavorativa: “la copertura previdenziale realizzata attraverso la istituzione della Gestione separata non è limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa ed emergenti via via a seconda delle evoluzioni del sistema economico e produttivo, ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori”.
Secondo la S.C. vi è obbligo contributivo anche per il lavoro occasionale (sempre nei limiti di reddito sopra indicati). Si legge infatti in parte motiva: “ In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile, Sez. lavoro, Sentenza n. 32167 dep. 12/12/2018
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 4374 del 2016, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di parziale accoglimento dell'opposizione ad avviso di addebito proposta dall'avv.to A.C., all'epoca dei fatti pubblico dipendente iscritto all'INPDAP, nei confronti dell'INPS che lo aveva iscritto d'ufficio nella Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed aveva richiesto i contributi per il lavoro autonomo svolto nell'anno 2005.
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