La schermata (o screenshot) costituisce prova documentale

Il valore probatorio dello screenshot quale documento informatico che sia autenticato o meno o che provenga da pubblico ufficiale o meno. Cassazione penale Sentenza n. 8736/2018

La schermata (o screenshot) costituisce prova documentale

1. La massima

I dati di carattere informatico archiviati in un supporto informatico, in quanto rappresentativi di cose, rientrano tra le prove documentali, quindi soggetti alla libera valutazione da parte del giudice, e la loro estrazione non costituisce accertamento tecnico irripetibile. Il valore probatorio prescinde dalla loro provenienza da un pubblico ufficiale o dall'autenticazione, dovendo chi ne abbia interesse fornire specifica indicazione contraria.

 

2. Il fatto e la quaestio iuris

L’imputato veniva assolto dal reato di diffamazione continuata1 dalla Corte di appello ritenendo non provato che gli articoli di contenuto diffamatorio fossero a lui riconducibili, ritenuto invece corretta la decisione del Tribunale di respingere la richiesta di assunzione di ulteriori mezzi di prova ex art. 507 c.p.p..

Il giudice di primo grado non si era limitato ad affermare la riconducibilità all'imputato del sito e degli articoli diffamatori sulla base della documentazione prodotta dalla parte civile che produceva in giudizio la schermata (fermo-immagine o screenshot) delle pagine del sito, ma aveva indicato ulteriori elementi che confermavano tale indicazione.

La Corte di appello dava piuttosto credito a quanto riferito dall'imputato che negava la paternità degli articoli in sede di spontanee dichiarazioni, non tenendo conto della copia cartacea delle schermate del sito da cui si deduceva la riconducibilità del sito all'imputato, il quale compariva come direttore responsabile e financo firmatario degli articoli.

La Corte riteneva inattendibile la copia della schermata prodotta in giudizio per l'assenza di una vidimazione notarile e in assenza di altri dati che ne confermassero la certezza e l'autenticità.

La persona offesa proponeva dunque ricorso per cassazione per vizio di motivazione censurando tale assunto. All’uopo, la difesa della persona offesa sosteneva che l'estrazione dei dati informatici non soggiace ai principi sanciti per l'utilizzabilità degli atti irripetibili, costituendo tali dati elementi liberamente valutabili dal giudice, da cui l’onere della parte che ne abbia interesse dimostrarne l'eventuale alterazione.

 

3. Il decisum

I dati di carattere informatico contenuti nel computer (o in un dispositivo) rientrano tra le prove documentali in quanto rappresentativi di cose2. Di talché, qualunque documento legittimamente acquisito è soggetto alla libera valutazione da parte del giudice ed ha valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l'imputato ne abbia disconosciuto il contenuto3. Invero, la possibilità di acquisire un documento e di porlo a fondamento della decisione prescinde dal fatto che provenga da un pubblico ufficiale o sia stato autenticato, dovendo semmai chi ne abbia interesse fornire specifica indicazione a sostegno della tesi secondo cui non sarebbe esclusa una alterazione dei dati riportati nei documenti riproducenti materiale telematico.

L'estrazione dei dati informatici è un'operazione meramente meccanica, non assistita da particolari garanzie. Spiega la Suprema Corte, sulla scorta dell’insegnamento nomofilattico, che l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico non costituisce accertamento tecnico irripetibile. Ciò anche dopo l'entrata in vigore della L. 48/2008 che ha introdotto solo l'obbligo per la polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento (in particolare, l'adozione di misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione), senza prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione, potendone derivare eventualmente effetti sull'attendibilità della prova4.

La Suprema Corte, volendo offrire un esempio concreto, ha colto l’occasione per ricordare come si è recentemente ritenuto che i fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth" costituiscano prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'art. 234, co. 1, c.p.p., o art. 189 c.p.p.5.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Corte di appello di Napoli, sentenza del 19/04/2016, in riforma della sentenza di primo grado del 13/10/2014.

2 Cass. Sez. 3, n. 37419 del 05/07/2012.

3 Sez. 2, n. 52017 del 21/11/2014.

4 Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015 dep. 21/03/2016; Sez. 2, n. 29061 del 01/07/2015.

5 Sez. 3, n. 48178 del 15/09/2017.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione penale Sentenza n. 8736 del 22/02/2018

 

RITENUTO IN FATTO

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