La violenza assistita integra il reato di maltrattamenti

Costringere il minore ad assistere alla violenza fisica o morale costituisce maltrattamenti, comportando ripercussioni negative nei processi di crescita, vittima di violenza assistita. Cassazione penale Sentenza n. 18833/2018

La violenza assistita integra il reato di maltrattamenti

La massima

«Tanto premesso quanto agli elementi costituiti (oggettivo e soggettivo) del reato di cui all'art. 572 cod. pen., non è revocabile in dubbio che il delitto di maltrattamenti possa essere configurato anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano (solo) indirettamente quali involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri fra i genitori che si svolgano all'interno delle mura domestiche, cioè allorquando essi siano vittime di c.d. violenza assistita. La condotta di chi costringa minore, suo malgrado, a presenziare - quale mero testimone - alle manifestazioni di violenza, fisica o morale, è certamente suscettibile di realizzare un'offesa al bene tutelato dalla norma (la famiglia), potendo comportare gravi ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata».

Così la Suprema Corte con la sentenza della VI sezione n. 18833 del 23/02/2018 – 02/05/2018. in tema di c.d. "violenza assistita", ossia la violenza non direttamente agita sulla persona offesa, la quale si ritrova costretta ad assistere a condotte violente poste in essere contro una terza persona.

 

Il fatto e la quaestio iuris

I coniugi erano imputati, tra le altre cose, per il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 c.p. a danno dei figli, «per averli costretti a presenziare alle reiterate manifestazioni di reciproca conflittualità realizzate nell'ambito del rapporto di convivenza... mediante ripetuti episodi di aggressività fisica e psicologica, con condotte vessatorie e continui litigi, minacce e danneggiamenti di suppellettili, loro violente liti».

La Corte di appello1 riconosceva la penale responsabilita dei coniugi, a causa del clima di violenza, paura e continua tensione derivante dalle violente dispute intercorse tra i due, divenendo i figli minori vittime di "violenza assistita", in quanto costretti ad assistere ai feroci litigi. La Corte addiveniva a questa decisione anche se minori non avevano di fatto manifestato segnali di disagio familiare, in virtù del periodo relativamente breve oggetto delle condotte contestate e del fatto che "talune forme di imbarazzo" potevano non essere state percepite dal consulente.

Nell'iterposto ricorso per cassazione la difesa sosteneva l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 572 c.p., incontestata la circostanza che i minori non fossero direttamente oggetto di aggressioni, soprusi o violenza psicologica, tanto che le presunte vittime non hanno manifestato alcun segno di disagio familiare, giusta conclusione del consulente tecnico del pubblico ministero.

 

Il decisum

La Suprema Corte ha offerto un essenziale compendio giurisprudenziale sul delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p. per giungere all'inquadramento giuristico della c.d. "violenza assistita".

Il reato di maltrattamenti è un reato contro la famiglia e il suo oggetto giuridico è costituito dagli interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e dagli interessi delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità psicofisica2. Rileva la condotta di chi "maltratta", espressione molto ampia nel cui ambito rientrano le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, oltre agli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità che si risolvano in sofferenze morali3, potendo il reato essere inoltre integrato anche da atti che, di per sè presi, non costituiscono reato4. Dunque la condotta sanzionata può realizzarsi sia con un'azione o un'omissione, sia con l'instaurazione di un clima generalizzato di timore conseguente ad atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo5.

A controbilanciare i confini liquidi dell'elemento oggettivo ricorrono l'abitualità della condotta e l'idoneità offensiva rispetto al bene giuridico tutelato, quindi la causazione di una sofferenza psico-fisica nella vittima. La giurisprudenza di legittimità ha sussunto nel paradigma legale anche comportamenti vessatori protrattisi per un lasso di tempo limitato, purché idonei a determinare la sofferenza anzidetta6. Non è dunque necessario un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto, ma l'inflizione abituale delle sofferenze7. Da cui l'irrilevanza, ai fini del delitto di maltrattamenti, di semplici fatti che, ancorché autonomamente penalmente rilevanti, ledano o mettano in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile8. Aspetti che si riverberano nell'elemento psicologico del reato de quo, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre la persona di famiglia ad un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza9.

Ciò premesso, la Suprema Corte ritiene che il delitto di maltrattamenti possa configuarsi anche nelle vessazioni che coinvolgano anche solo indirettamente i minori, ponendoli quali «involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri fra i genitori che si svolgano all'interno delle mura domestiche, cioè allorquando essi siano vittime di c.d. violenza assistita», quindi costretti a presenziare alle manifestazioni di violenza, fisica o morale. Infatti, in casi simili è relizzabile l'offesa al bene tutelato dalla norma, potendo comportare gravi ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale dei minori interessati10.

La c.d. violenza assistita, come spiega la VI Sezione, proprio perché agita indirettamente, postula la prova rigorosa che l'agire illecito sia connotato dalla c.d. abitualità e che sia al contempo idoneo ad offendere il bene giuridico protetto dalla fattispecie, che quindi abbia cagionato uno stato di sofferenza di natura psicofisica nei minori spettatori passivi11. Per cui non può mai prescindersi dalla verifica dell'effettivo apporto negativo del rapporto estremamente conflittuale esistente fra i genitori alla produzione della condizione di afflizione che connota il delitto.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Corte di appello di Firenze, sentenza del 04/04/2017, in parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Pistoia.

2 Ex plurimis Sez. 6 del 24/11/2011 n. 24575.

3 Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013.

4 Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2016.

5 Sez. 5 del 22/10/2010 n. 41142; Sez. 6 del 21/12/2009, n. 8592.

6 Sez. 6, n. 1999 del 09/12/1992 - dep. 1993.

7 Sez. 6, n. 24727 del 27/04/2015.

8 Sez. 6, n. 27/05/2003. In motivazione, la Corte ha precisato che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma la propria autonomia di reati contro la persona.

9 Sez. 6, n. 15680 del 28/03/2012.

10 «D'altronde, costituisce approdo ormai consolidato della scienza psicologica che anche bambini molto piccoli, persino i feti ancora nel grembo materno, siano in grado di percepire quanto avvenga nell'ambiente in cui si sviluppano e, dunque, di comprendere e di assorbire gli avvenimenti violenti che ivi si svolgano, in particolare le violenze subite dalla madre, con ferite psicologiche indelebili ed inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità».

11 La motivazione della Corte di merito è stato ritenuta «all'evidenza sommaria ed assertiva», che «ha ripreso le conclusioni del consulente tecnico del P.M. secondo cui i bambini, pur non avendo manifestato alcun segno di disagio familiare, devono ritenersi "vittime di una forma di violenza assistita" e non ha verificato se effettivamente il rapporto estremamente conflittuale esistente fra i genitori, cui i figli erano costretti loro malgrado ad assistere, abbia avuto valenza maltrattante e tale da produrre la condizione di afflizione che connota il delitto».

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezione VI penale, Sentenza n. 18833 dep. 02/05/2018

 

 

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