Le SS.UU. confermano: la mancata liquidazione delle spese in sentenza costituisce errore materiale
La mancata liquidazione delle spese nel dispositivo può essere corretta come errore materiale ma nella motivazione deve essere indicata la condanna della parte soccombente. Cassazione SS.UU. civili Sentenza n. 16415/2018

Il fatto.
In un contenzioso riguardante il possesso di un passaggio pedonale, effettuati i due gradi di giudizio, la Corte d’Appello sul punto spese della propria sentenza lasciava in bianco le voci destinate alla liquidazione delle spese.
Parte interessata proponeva ricorso per cassazione al fine di ottenere la liquidazione delle spese.
La questione.
La seconda sezione, rilevato il contrasto sussistente nella giurisprudenza, chiedeva di sottoporre alle Sezioni Unite, ritenendola della massima importanza, la giusta procedura di impugnazione/correzione da seguire nel caso in cui una sentenza non provveda sulle spese processuali, e “chiedendo di chiarire se, a fronte della mancata liquidazione delle spese in dispositivo, debba farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. o esperire gli ordinari mezzi di impugnazione”.
La questione non è nuova per quanto riguarda la mancata condanna alle spese generali e risolta dalla Cassazione civile con Ordinanza n. 2666 del 01/02/20171 .
La possibilità di aderire all’uno o altro indirizzo necessita della soluzione della preliminare questione “se la procedura di liquidazione delle spese processuali richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi, o se invece, lungi dal caratterizzarsi come meramente vincolata e materiale, sia invece una espressione della potestas iudicandi, dato che in base alla normativa vigente (art.4 d.m. 10.3.2015 n.55 )il giudice liquida il compenso al difensore mediante il riconoscimento di un importo per ogni fase del giudizio, tenendo conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti in base ai parametri generali indicati dalla norma stessa”.
La decisione.
Le Sezioni Unite (Sentenza n. 16415 del 21/06/2018), nell’esaminare il percorso storico della giurisprudenza di legittimità in materia, da atto che da un iniziale a antico indirizzo (risalente agli anni ‘70) che voleva la procedura di correzione materiale come unico strumento per rimediare all’omissione della pronuncia sulle spese, riconosce che a partire dalla metà degli anni ‘90 tale indirizzo è cambiato.
L’evoluzione è continuata in materia penale quando le Sezioni Unite penali, con sentenza n. 7945 del 2008, ha affermato il principio secondo cui “la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.”. Indirizzo poi seguito dalla giurisprudenza civile.
Tuttavia nello stesso anno 201 le sezioni civili si sono espresse in modo opposto sull’utilizzabilità della procedura di correzione di errore materiale.
Secondo le SS.UU. la liquidazione delle spese processuali ha mera “natura accessoria nell'economia della decisione , non incidendo sul contenuto sostanziale della stessa, in quanto totalmente estranea al merito del giudizio ed alla pronunzia principale, se non per il rilievo della soccombenza”.
Aggiunge che essa è necessaria ed è obbligatoria tanto che la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere emessa d'ufficio dal giudice, anche in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa.
Aggiunge, infine, che l’attività “di liquidazione delle spese processuali, in definitiva, finisce per consistere in uno svolgimento di un'operazione tecnico esecutiva da realizzare sulla scorta di presupposti e parametri oggettivi”.
Tuttavia, a questo punto viene specificato che si potrà utilizzare il procedimento di correzione materiale solamente qualora il giudice, che ha omesso la quantificazione, abbia perlomeno, in parte motiva, indicato la propria intenzione di addebitare le spese a parte soccombente. La condanna alle spese non è, quindi, operazione meramente tecnico-contabile ma una scelta frutto di operazioni logico-giuridiche del giudicante. Il carattere di operazione contabile sussisterà, invece, per la parte della liquidazione, della stretta quantificazione degli importi dovuti.
Concludono le SS.UU. affermando
“di conseguenza, una volta che nella motivazione della sentenza il giudice abbia provveduto col porre le spese a carico del soccombente, I' omissione degli importi contenuta nel dispositivo della sentenza deve essere integrata con il procedimento di correzione degli errori materiali”.
Solamente per via deduttiva possiamo intendere che la sentenza che ometta del tutto, anche nella parte motivazionale, di decidere sulle spese, potrà essere impugnata con i mezzi ordinari.
___________
1 - vedi in questa rivista “La mancata condanna alle spese generali costituisce un errore materiale della sentenza”
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sezioni Unite civili Sentenza n° 16415 del 21/06/2018
Fatti di causa
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!