Per la notifica ex art. 143 cpc è necessario sia dimostrata una ricerca fattiva del domicilio
Gli oneri di ricerca del domicilio o residenza di persona sconosciuta ai fini della diligenza necessaria alla regolare notifica ai sensi dell'art 143 c.p.c. Cassazione civile Ordinanza n. 19012/2017

Corte di Cassazione civile, con Ordinanza n. 19012 del 31/07/2017, fornisce alcuni interessanti elementi di valutazione della regolarità della notifica a persona il cui indirizzo è sconosciuto, effettuata ai sensi dell'art. 143 del codice di procedura civile.
Riportiamo per comodità la norma di legge.
143. Notificazioni a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatarioSe non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte
Nel caso di specie si trattava di notifica da farsi a società in liquidazione senza più un recapito fisico e quindi al liquidatore che si era trasferito dall'ultima residenza nota verso altra non dichiarata.
Come da norma, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione con il deposito presso la casa comunale. Ma quand'è che può darsi per sconosciuto l'indirizzo del destinatario? Per giustificare una notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non è sufficiente " ... solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, nè il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione". Per costante orientamento è " ... anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza".
Certo, quindi, deve essere effettuata una ricerca; ma quanto approfondita deve essere questa ricerca? E' a questo quesito che risponde la sentenza in commento.
In proposito, afferma la Corte, "l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c., va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata".
L'attività di ricerca eseguita, inoltre, deve essere attestata o documentata.
Secondo la S.C. " ... la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione".
Quindi il "non ho trovato" non trova spazio nella dimostrazione dell'attività eseguita per la ricerca dell'indirizzo.
Nel caso oggettivo affrontato dalla Corte l'ufficiale giudiziario aveva "attestato di non avere rinvenuto il nominativo della predetta, nè sui citofoni e neppure sulle cassette postali situate all'indirizzo anagrafico - che anzi risultava al relativo interno dell'edificio un diverso nominativo -, ed avendo ricevuto informazioni negative sulla medesima dai residenti interpellati; circostanze queste che comprovano in maniera chiara le ricerche effettivamente compiute dall'organo notificatore".
In sostanza, per la validità della notifica ex art. 143 c.p.c. è necessario sia dimostrata una ricerca fattiva, secondo canoni di normale diligenza e buona fede ex art. 1147 c.c., del domicilio del destinataio, naturalmente, con esito negativo.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 19012 del 31/07/2017
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