Pignoramenti presso terzi per debiti tributari e possibilità di opposizione
Sull'opposizione avverso il pignoramento presso terzi per debiti tributari. Illegittimità costituzionale dell’art. 57 D.P.R. 602/73 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Corte Costituzionale sent. n. 114 del 31/05/201

Questione di legittimità costituzionale dell’art. 57 D.P.R. 602/73 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.
Art.57
Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Corte Costituzionale sent. n. 114 del 31/05/2018 - “…va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a), citato limitatamente alla parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 cod. proc. civ…”.
Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 114 del 31/05/2018), intervenuta a sancire la parziale incostituzionalità dell’art. 57 del D.p.r. 602/73 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, ha riequilibrato la posizione del terzo pignorato, in caso di esecuzione esattoriale promossa da un agente della riscossione.
L’articolo in questione, infatti, contempla una limitazione alla facoltà di opposizione, da parte del terzo pignorato, nelle forme previste dagli art. 615 C.p.c. (ad eccezione dell’opposizione circa la pignorabilità dei beni) e 617 C.p.c.
La decisione della Consulta trae origine da alcune pronunce di merito, le quali avevano rilevato la fondatezza sostanziale e processuale dell’impugnazione avanzata dal contribuente. Tali impugnazioni, però, non potevano essere fatte valere né davanti alle commissioni tributarie, posto che gli atti dell’esecuzione esulano dalla giurisdizione tributaria, né davanti al giudice ordinario in considerazione delle limitazioni poste dal richiamato articolo 57.
Da tale situazione, a parere dei tribunali rimettenti, deriverebbe quindi un difetto assoluto di giurisdizione e quindi, la violazione degli artt. n. 3 e 24 della Costituzione, con remissione della questione al vaglio della Corte Costituzionale.
Quest’ultima, ha ritenuto fondata la questione, affermando che la peculiarità dei crediti tributari non giustifica, comunque, la disparità di trattamento del contribuente che contesti la fondatezza del diritto di procedere ad esecuzione forzata. L’intimato, infatti, troverebbe tutela solo in esito alla procedura di riscossione ed unicamente in via risarcitoria.
Basandosi su tale motivazione, la Consulta ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del suddetto articolo 57 comma 1) lettera a) del D.p.r. 602/73, relativamente alla parte che non contempla la possibilità di opposizione ax art. 615 C.p.c. nello svolgimento di controversie aventi ad oggetto l’esecuzione forzata tributaria, seguente alla notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, secondo la Consulta “…Assorbite le altre questioni promosse dal giudice rimettente in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. – va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a), citato limitatamente alla parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 cod. proc. civ.”.
Tale sentenza attribuisce, dunque, al contribuente il potere di far valere le proprie ragioni dinanzi al giudice dell’esecuzione, evitando la strada obbligata sinora imposta, ossia quella di dover comunque provvedere al pagamento della somma ingiunta per poi procedere con richiesta di rimborso.
Accettella Rossana
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Di seguito il testo di
Corte Costituzionale sent. n. 114 del 31/05/2018 -
SENTENZA N. 114 - ANNO 2018
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