Prescrizione: l'astensione del VPO non comporta la sospensione del termine

Sciopero della magistratura onoraria: l'adesione del Vice Procuratore Onorario non sospende il decorso dei termini della prescrizione. Cassazione penale, Sentenza n. 18101/2018

Prescrizione: l'astensione del VPO non comporta la sospensione del termine

1. La massima

«Non sospende il decorso dei termini della prescrizione l'adesione del vice procuratore onorario all'astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, poiché il Procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all'esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque tempo ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento».

 

2. Quaestio iuris

Entrambi i giudizi di merito1 concludevano per la colpevolezza dell'imputato, rigettando la Corte di appello l'eccezione di prescrizione.

La difesa quindi adduceva quale unico motivo del ricorso per cassazione la violazione dell'art. 159, co. 1, n. 3, c.p. per essere rientrato nel computo del periodo di sospensione ai fini del decorso del termine di prescrizione il rinvio disposto nel dibattimento di primo grado a seguito dell'adesione all'astensione dall'udienza (proclamata dalla categoria dei magistrati onorari) del VPO delegato a svolgere le funzioni del Pubblico Ministero2.

 

3. Il decisum

La V Sezione ha confermato la profonda diversità del rinvio dell'udienza a seguito dell'accoglimento della richiesta di differimento formulata dal difensore che aderisce all'astensione collettiva rispetto al rinvio dell'udienza per assenza dell'organo dell'accusa magistrato onorario che aderisce anch'esso ad un'astensione collettiva ritualmente proclamata dagli organismi rappresentativi.

La Suprema Corte parte dalla distinzione individuata dal legislatore all'art. 159, co. 1, n. 3, c.p.:

- sospensione del procedimento per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori: in questo caso l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento con computo di tale periodo ai fini della sospensione della prescrizione, in caso contrario dovendosi avere riguardo al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni ai fini del computo della sospensione del termine di prescrizione;

- sospensione del procedimento su richiesta dell'imputato o del suo difensore: il differimento dell'udienza non è soggetto al limite massimo di sessanta giorni e la sospensione del termine di prescrizione comprende tutto il periodo del differimento causato dalla richiesta dell'imputato o del difensore.

Certo che il rinvio dell'udienza per adesione del difensore all'astensione collettiva vada inquadrata sicuramente nella seconda ipotesi, trattandosi di un legittimo motivo per chiedere ed ottenere di non trattare il processo ma non anche di un impedimento a comparire, con conseguente differimento dell'udienza anche oltre i sessanta giorni e computo della totalità del tempo trascorso ai fini della sospensione della prescrizione3, la Suprema Corte ha aderito all'orientamento secondo cui il diverso rinvio per l'adesione all'astensione collettiva da parte del vice procuratore onorario «non sospende il decorso dei termini della prescrizione... poiché il Procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all'esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque tempo ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento»4.

Il magistrato onorario, infatti, appartiene all'Ordine giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 4, co. 2), per cui non è sostenibile ai fini del computo della sospensione del termine di prescrizione l'equiparazione dell'adesione all'astensione collettiva da parte del magistrato onorario con l'adesione all'astensione collettiva da parte del difensore, il quale ultimo è un soggetto processuale cui spettano diritti e doveri diversi.

Con ciò non si limita il diritto del magistrato onorario all'adesione alle astensioni, trovando solo una diversa disciplina rispetto ai casi di astensione del difensore, onde scongiurare tra l'altro un'interpretazione estensiva di un istituto sfavorevole per l'imputato.

Non a caso, poi, il CSM ha affermato l'obbligo da parte del Procuratore della Repubblica di «adottare le necessarie disposizioni per garantire la partecipazione dell'ufficio al dibattimento penale» nei casi «in cui non sia in concreto possibile da parte del Vice Procuratore Onorario l'esercizio delle funzioni allo stesso delegate», precisando che ciò «non contrasta con il doveroso rispetto del diritto di sciopero»5.

L'adesione all'astensione dalle udienze da parte del vice procuratore onorario non ha mai, quindi, l'effetto di paralizzare la celebrazione del processo, in quanto il Procuratore della Repubblica è tenuto a porvi rimedio attraverso la sostituzione del soggetto che eserciti le funzioni di Pubblico Ministero, al contrario apparendo del tutto arbitraria l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 159, co. 1, n. 3, c.p.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Corte di appello di Bari, sentenza del 19/02/2016, che confermava la sentenza del Tribunale di Trani.

2 La sentenza è stata annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

3 Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015; Sez. 2, n. 20574 del 12/02/2008.

4 Sez. 6, n. 35797 del 23/06/2015. Una decisione in senso contrario che si è ritenuto di non condividere è quella di Sez. 3, n. 41692 del 04/06/2013, secondo cui «l'adesione del vice procuratore onorario all'astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria sospende il decorso dei termini della prescrizione».

5 Delibera del 4 febbraio 2010.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale, sentenza n. 18101 del 24/04/2018

 

RITENUTO IN FATTO

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