Querela: bastano fatti dimostrativi della volontà punitiva
La manifestazione della volontà di querelare può essere ritenuta esistente indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria. Cassazione penale Sentenza n. 52538/2017

1. La massima
«La manifestazione della volontà di querelare può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se rispondente alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che la ha ricevuta, sempre che l'intenzione di voler perseguire l'autore dei fatti ivi denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione stessa ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento».
2. La quaestio iuris
La Corte di appello1 confermava la condanna dell'imputato in relazione ai reati di lesioni colpose ed omissione di soccorso commessi ai danni della coniuge.
Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo il vizio di motivazione in relazione agli artt. 337,136,357, 373 e 347 c.p.p., asserendo la mancata acquisizione di qualsivoglia atto dal quale emergesse la volontà della persona offesa di querelare il proprio coniuge, rinvenendo i giudici di merito la volontà punitiva esclusivamente nella comunicazione della notizia di reato.
La richiesta di punizione del reo veniva espressa dalla persona offesa ai carabinieri, che l'avevano riportata nel verbale di denuncia e sommarie informazioni e nella comunicazione di notizia di reato.
I giudici di merito valutavano il contesto in cui le dichiarazioni erano stata raccolte: presso l'ospedale, prima che la persona offesa fosse trasferita in altro nosocomio per essere sottoposta ad intervento chirurgico. Date le circostanze del caso, i giudici ritenevano che esse costituissero valida manifestazione della volontà di querelare l'imputato, ancorché non formalizzata in un vero e proprio atto di querela, qualificandola per l'appunto come querela proposta oralmente.
Il ricorrente asseriva invece che la natura negoziale dell'atto di querela impedirebbe l'equiparazione ad essa della comunicazione della notizia di reato.
3. Il decisum
La Sezione IV ha ritenuto che la persona offesa avesse rappresentato alla polizia giudiziaria la volontà di querelare il coniuge, manifestando la richiesta di punizione del colpevole.
Invero, riaffermando il principio espresso dalla Sezione III con sentenza n. 10254 del 2015, la manifestazione della volontà di querelare può essere ritenuta esistente dal giudice del merito indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, purché l'intenzione di voler perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento.
Inoltre, l'accertamento in tal senso compiuto dal giudice di merito resta sottratto al sindacato di legittimità laddove rispondente alle regole della logica e del diritto.
4. L'esplicazione della voluntas querelandi
La Suprema Corte, nel ribadire il principio testé indicato, ha financo offerto una breve ricognizione dei modi di esplicitazione della volontà di querelare, che può anche apprezzarsi laddove manchi un'espressa dichiarazione da parte del querelante. Orbene, la querela si considera presentata:
- quando l'atto viene redatto dalla polizia giudiziaria che raccoglie le dichiarazioni della parte e la volontà della persona offesa è esplicita ancorché non ritualizzata in forme sacramentali, ovvero è desumibile da espressioni interpretabili quali manifestazioni di volontà di perseguire l'autore del fatto2;
- quando la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile, qualificandosi ciò come valida manifestazione del diritto di querela3;
- quando nell'integrazione ad una precedente denuncia è presente la sollecitazione rivolta all'autorità giudiziaria per «voler prendere provvedimenti al più presto», costituente ciò manifestazione di volontà diretta a richiedere la punizione dell'autore del reato, quindi conferendo all'atto valore di querela4;
- quando ci si trovi in presenza di una manifestazione lessicale proveniente inequivocabilmente dalla parte ancorché dette manifestazioni non sono esplicite, posto che in situazioni di incertezza queste devono comunque essere interpretate alla luce del favor querelae5.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Corte di appello di Catanzaro, sentenza del 23/11/2016, che confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rossano.
2 Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016.
3 Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013.
4 Sez. 5, n.6333 del 18/10/2013.
5 Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 52538 del 17/11/2017
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Rossano nei confronti di Filareto Sergio in relazione ai reati di lesioni colpose ed omissione di soccorso commessi ai danni della coniuge in Rossano il 18 agosto 2010.
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