Registrazione audio manipolata: documento valutabile e non inutilizzabile
Sulla utilizzabilità quale fonte di prova in giudizio di una registrazione audio tagliata e in genere modificata. Cassazione penale Sentenza n. 1422/2018

1. Premessa
La Suprema Corte ha analizzato la questione della possibilità di utilizzare o meno il particolare elemento probatorio rappresentato dalla registrazione di un colloquio su iniziativa della persona offesa che all'esito delle attività peritali sul supporto di registrazione fornito agli inquirenti è risultato che certamente vi era stata una manipolazione operata proprio dalla persona offesa e tesa ad eliminare talune parti selezionate.
2. La questio iuris
Il Tribunale riteneva che la mancanza di una parte del complesso unitario del documento audio rendesse impossibile la ricostruzione del significato complessivo della prova e, quindi, la stessa andasse ritenuta inutilizzabile1. La Corte di appello ritenevano utilizzabile la registrazione del colloquio, pur dando atto della certezza che vi fosse stata la manomissione della registrazione, tuttavia affermando che ciò non ne impedisse l'utilizzazione in quanto la logica consequenzialità di tutti i brani registrati rendeva irrilevanti le cancellazioni.
3. Il decisum:
a) manipolazione logicamente collegata all'omissione di tesi contrarie
È fuor di dubbio che in situazioni simili ricorra la tipica situazione di registrazione di un colloquio effettuata su iniziativa di uno dei soggetti che vi partecipano, ciò costituendo un documento ex art. 234 c.p.p..
Secondo la IV Sezione entrambe le sentenze di merito scelgono soluzioni che evitano di confrontarsi con il tema logicamente più rilevante, ossia che comuni criteri di valutazione logica fanno propendere per la scarsa affidabilità di una tale prova e che la prima e più ovvia ragione è che chi ha effettuato i tagli abbia inteso occultare quella parte del documento che non conforta la propria tesi2.
Non si può prescindere dal doveroso apprezzamento della portata negativa dell'alterazione della registrazione sulla affidabilità delle dichiarazioni accusatorie e sulla stessa capacità probatoria della registrazione.
b) nessuna inutilizzabilità e cauta valutazione pro reo
In ogni caso, non si è in presenza di una questione di utilizzabilità in quanto una tale registrazione di una conversazione rientra tra i "documenti", non rilevando violazioni di specifici divieti.
Una registrazione così pervenuta costituisce documento liberamente valutabile, non ricorrendo alcun divieto probatorio violato. Il tema dell'incompletezza della registrazione riguarda piuttosto profili di attendibilità e capacità probatoria del documento. Per cui «la valutazione del contenuto del documento necessita solo della particolare cautela imposta dalla considerazione della sua "manipolazione" nei termini concreti».
Si rende pertanto doverosa una possibile valutazione "a favore" del documento audio manipolato, e ciò a causa della sua incidenza sulla affidabilità della testimonianza della persona offesa, poi testimone, che aveva manipolato la prova documentale.
In tal senso va rammentato che, anche a voler ritenere sussistente l'inutilizzabilità del documento, «la sanzione della inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge; ne consegue che tale inutilizzabilità non può essere ritenuta al fine di ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri del processo»3.
c) irrilevanza della corrispondenza registrazione-dichiarazione e della consequenzialità logica
Non è certamente "cauta" una valutazione che si fonda sulla corrispondenza tra i brani "selezionati" dal soggetto che aveva manipolato la registrazione e le sue stesse dichiarazioni, apparendo al contrario del tutto illogica. Così come la valorizzazione di una asserita consequenzialità logica fra i vari brani rimaneggiati.
La corrispondenza tra quanto residuato della registrazione manipolata e quanto affermato dal suo manipolatore sentito quale testimone non risolve il dubbio sulla veridicità del colloquio come ricostruito con i tagli. Una valutazione illogica nella misura in cui è ragionevole sostenere che il manipolatore che si limita a negare senza offrire ragioni alternative abbia rimaneggiato il dialogo per renderlo corrispondente alle sue accuse. Di talché non può escludersi la capacità delle parti tagliate di rappresentare un contesto ben diverso.
e) la valutazione frazionata e la rilevanza del mendacio
La possibilità di valutazione frazionata è una massima di esperienza che non pone il principio di "irrilevanza del mendacio", bensì afferma che la parziale falsità non impedisce una utilizzazione della prova purché vi sia una valutazione attenta della ragione del parziale mendacio che escluda la inattendibilità delle restanti dichiarazioni.
Prendendo in considerazione il caso della prova dichiarativa, se è vero che la valutazione "frazionata" delle dichiarazioni del testimone è preclusa solo quando le dichiarazioni non credibili siano collegate in modo fattuale o logico con quelle che si intende utilizzare, non è altrettanto vero che la falsità non possa comunque inficiare il resto della prova dichiarativa in assenza di tale rapporto di "inferenza logica e fattuale" tra dichiarazione falsa e dichiarazione di cui va vagliata l'attendibilità.
Di conseguenza e analogicamente, non può sostenersi l'attendibilità della registrazione rimaneggiata sulla sola base del fatto che trattasi di prova ultronea che completa e rafforza un quadro probatorio già soddisfacente e pienamente compatibile con le dichiarazioni dell'autore della manipolazione.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Non è certo che il primo giudice intendesse affermare che la prova fosse "inutilizzabile" ai sensi dell'art. 191 c.p.p., stante l'affermazione che dalle manipolazioni sarebbe derivato «il divieto.. di fare uso alcuno della registrazione», apparendo un simile rilievo una valutazione sostanziale piuttosto che un'affermazione di inutilizzabilità formale. Vedi anche in questa rivista sulla utilizzabilità di registrazioni audio raccolte illecitamente Cass 22677/2016.
2 Invero, il giudice di primo grado eludeva il problema affermando una inutilizzabilità formale della registrazione, tralasciando la rilevanza dell'evidente falsificazione per manipolazione della prova nella sua incidenza sulla credibilità della persona offesa. La Corte di appello poi affrontava il tema ritenendo il documento non inutilizzabile ex art. 191 c.p.p., bensì non attribuendo alcun rilievo concreto al fatto che la registrazione fosse stata manipolata, come se la cancellazione non fosse stata condotta volontaria, trattando la questione al pari di quella relativa ad un documento cartaceo recuperato solo in parte, ritenendo piuttosto soddisfacente l'apparente consequenzialità logica della conversazione rimaneggiata.
3 Sez. 3, n. 19496 del 24/09/2015 - dep. 11/05/2016; Sez. 1, n. 11027 del 26/11/1996 - dep. 20/12/1996.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 1422 del 15/01/2018
RITENUTO IN FATTO
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