Requisiti dell'impresa artigiana ai fini del privilegio di cui all'art 2751 bis n. 5
Per il privilegio artigiano non è sufficiente l’iscrizione all'albo degli artigiani dovendo ciò concorrere con gli altri presupposti previsti dalla l. n. 443/1985. Corte di Cassazione civile, I Sez., Sentenza n. 18723/2018

Il caso.
Una società chiedeva di essere ammessa al passivo di un debitore fallito con il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, codice civile. Tale ammissione avveniva in chirorafo, assumendo il tribunale la mancata presentazione della documentazione necessaria alla dimostrazione della propria qualifica artigiana, essendosi limitato il richiedente ad evidenziare la sussistenza dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ed il mancato superamento dei limiti fissati dalla legge quadro riguardo al numero dei dipendenti.
Ricorre l’istante contro il provvedimento. Secondo il ricorrente per i crediti sorti posteriormente all'entrata in vigore della novella del 2012 l'iscrizione all'albo degli artigiani dovrebbe considerarsi condizione sufficiente per il riconoscimento del privilegio o comunque un elemento idoneo a far scattare una presunzione relativa del possesso della qualifica di artigiano, superabile solo con la rigorosa prova, da porsi a carico del curatore, dell'illegittimità di tale iscrizione al momento della nascita del credito.
La questione.
Il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, intitolato "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ha modificato come segue il numero 5 l’art. 2751-bis:
“5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti”
la parte in grassetto costituisce la novità. Il governo di allora aveva voluto semplificare e rendere certa la qualifica di artigiano ai fini del privilegio, visto che fino a quel momento la giurisprudenza di era data un gran da fare per rendere assai difficoltosa la dimostrazione di detta artigianalità.
Il credito oggetto dell’istanza di ammissione al passivo era successivo al 2012, trovando, pertanto, piena applicazione la normativa appena citata.
Secondo il ricorrente, possedendo l'iscrizione all'albo degli artigiani un valore costitutivo per legge (art. 5 L. 443/85), la relativa dimostrazione dovrebbe esonerare il giudice, ai fini del riconoscimento del privilegio, dall'indagine concernente i limiti di cui agli artt. 3 e 4 o quantomeno integrerebbe una presunzione relativa circa il possesso di quei requisiti, con conseguente onere del curatore di fornire la prova contraria.
La decisione.
La Corte di Cassazione decide sul caso con Sentenza n. 18723 del 13 luglio 2018.
Secondo la Corte “Per effetto della modifica intervenuta nel 2012, il nuovo testo dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c. riconosce adesso il privilegio all'impresa artigiana "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", operando un chiaro rinvio alle definizioni contenute nella legge del quadro n. 443 del 1985”.
Per comodità riportiamo gli articoli da 2 a 4 della legge quadro sull’artigianato (443/85).
2. Imprenditore artigiano.
1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.
3. Definizione di impresa artigiana.
1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
2. È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
3. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.
4. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.
5. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
4. Limiti dimensionali.
1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 , sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Tutti questi requisiti, afferma la Corte, devono essere esaminati dal giudice delegato in sede di ammissione al passivo del credito con richiesta di privilegio, rigettando l’interpretazione del ricorrente secondo la quale la mera iscrizione all’albo comporterebbe una presunzione che inverte l’onere della prova.
Afferma la Corte: “l'iscrizione si configura come coelemento della fattispecie acquisitiva della qualifica soggettiva, elemento necessario ma non sufficiente per definire l'impresa come artigiana, dovendo pertanto concorrere con gli altri requisiti di cui agli artt. 3 e 4, la cui sussistenza va dimostrata dal creditore e conseguentemente verificata in concreto dal giudice ai fini del riconoscimento del privilegio. La necessaria sussistenza del requisito dell'iscrizione deriva da ragioni di carattere formale, collegate alla previsione di un regime pubblicitario volto principalmente a tutelare l'affidamento dei terzi che intrattengano rapporti con l'impresa; la non sufficienza dell'iscrizione, ai fini del riconoscimento del privilegio, deriva invece dal rinvio operato dall'art. 2751 bis, n. 5, c.c. alla sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge e volte ad integrare la nozione di impresa artigiana”.
Afferma, infine, la S.C.:
“deve ritenersi che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, pur avendo natura costitutiva della qualifica dell'impresa come artigiana, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c., dovendo concorrere con gli altri elementi previsti dalla legge n. 443 del 1985 cui la norma codicistica rinvia”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sentenza n. 18723 del 13/07/2018:
Svolgimento del processo
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