Responsabilità dell'amministratore condominiale quale custode. Analisi dell'esimente caso fortuito

Responsabilità dell'amministratore condominiale quale custode e interruzione del nesso causale per comportamento abnorme e imprevedibile del danneggiato. Il caso fortuito. Cassazione civile Sentenza n. 29662/2017

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Responsabilità dell'amministratore condominiale quale custode. Analisi dell'esimente caso fortuito

Il caso.

Dopo una discreta nevicata, il località di montagna, un minore si divertiva a scendere con lo slittino lungo un piano leggermente inclinato in un condominio dove abitavano i nonni. Quel piano leggermente in discesa era, in realtà, la copertura di un piano interrato del condominio, composta in gran parte da vetrate rinforzate da rete metallica.
Accadeva che un vetro cedeva sotto il peso dello slittino ed il minore precipitava al piano di sotto riportando contusioni varie. I genitori proponevano domanda giudiziale contro l’amministratore e la sua assicurazione per negligente custodia fondando la domanda su due motivi principali, entrambi fondati sul fatto che era noto che alcuni vetri avevano già prima dell’episodio manifestato segni di cedimento:
1) l’amministratore negligentemente non aveva provveduto a sostituire i vetri danneggiati;
2) l’amministratore, quanto meno, avrebbe dovuto recintare la zona pericolosa con nastro di delimitazione e/o apporre cartelli di allerta.
Si difendeva l’amministratore assumendo che nessuno avrebbe dovuto camminare sopra dei vetri, per quanto rinforzati fossero, e che la responsabilità era completamente da imputare al minore e ai suoi genitori presenti, per aver posto in essere un comportamento abnorme rispetto alla usuale diligenza e concetto di normale cautela. Aggiungeva che le lastre di vetro della tettoia erano destinate "a copertura e non al camminamento di alcuno sulla loro sommità" e che nonostante la presenza di neve i genitori erano ben a conoscenza della presenza di vetri sotto la superficie innevata (che erano parzialmente visibili come era emerso in corso di causa).

 

La decisione. Interruzione del nesso causale per comportamento abnorme.

La corte d’appello accoglie le ragioni della difesa dell’amministratore condominiale e respinge la domanda di danni fondando la decisione sulla sussistenza dell’esimente del caso fortuito.
Il caso viene, infine, sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione (Sentenza n. 29662 del 12/12/2017) la quale, censurando la decisione della Corte d’Appello, concreta nella parte motiva una interessantissima disamina degli elementi da considerare nel caso di responsabilità dell’amministratore condominiale quale custode della cosa comune e di come si regola l’imputazione del comportamento, e quindi dell’elemento soggettivo, nel caso di comportamento avventato del minore in presenza dei genitori.

 

1) Imputabilità del comportamento abnorme e corresponsabilità dei genitori.

Secondo la Corte d’Appello i genitori erano ben a conoscenza della superficie vetrata in quanto conoscitori del luogo e la stessa era parzialmente visibile nonostante la neve.

La Corte di Cassazione sposta il punto d’attenzione e afferma, in osservazione alle motivazioni del secondo grado: “l'accertamento della conoscenza, ai fini evidenti della ricostruzione della prova liberatoria, viene effettuato nei confronti dei genitori del minore, ma l'aver posto in essere con la propria condotta il caso fortuito è attribuito direttamente al minore stesso”.

La Corte di Cassazione afferma in proposito: “la condotta causante che libera il custode viene attribuita al minore danneggiato, ma le caratteristiche che la rendono condotta imprevedibile e assolutamente impropria - ovvero idonea a dispiegare tali effetti liberatori come caso fortuito - sono attinte, con una sorta di translatio, da una condizione di consapevolezza attribuita a soggetti diversi”.
La questione è sottile e veramente interessante. E se il minore fosse stato da solo? Come si può motivare sul comportamento dei genitori nell’esame della responsabilità dell’amministratore condominiale in relazione al danno al minore? Ed in effetti, la stessa S.C. piuttosto suggerisce una eventuale analisi – mai effettuata in corso di causa – di una corresponsabilità da imputarsi ai genitori per mancato avviso e mancata – a loro volta – custodia del minore. I genitori, quindi, corresponsabili, al fianco dell’amministratore, del danno subito dal minore. Non approfondiamo la questione della nomina del curatore speciale del minore per la proposizione di una simile domanda.

La S.C. in ordine alla responsabilità dell’amministratore condominiale conclude: “ … la presenza di una causa ulteriore dall'incidenza evidente non è sufficiente ad esonerare, creando una sorta di praesumptio favorevole al custode, dal vaglio della responsabilità oggettiva di quest'ultimo”. Infatti, continua, “ il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse" ”.

 

2) Oneri del custode in previsione di comportamenti “anomali”. L’utilizzazione impropria della cosa.

Secondo la Corte d’Appello, sulla base del rilievo che le lastre di vetro della tettoia non erano destinate al camminamento diviene "irrilevante sotto il profilo del nesso causale che esse fossero già in precedenza incrinate", non essendo nemmeno certo che la rottura non sarebbe avvenuta se fossero state integre. Afferma ancora la corte territoriale che in tale situazione non si vede "in virtù di quale norma o regolamento o disposizione...il custode avrebbe dovuto apporre segnalazioni di pericolo, nè quali avrebbero dovuto o potuto essere queste ultime", in quanto, come affermato dalla giurisprudenza della S.C., il dovere del custode di segnalare il pericolo si arresta di fronte ad un utilizzazione impropria della cosa la cui pericolosità sia tale da renderla del tutto imprevedibile; e caso fortuito può essere anche la condotta della stessa vittima quanto alle modalità di fruizione della cosa stessa.

Eliminato il riferimento alla consapevolezza del pericolo in capo ai genitori la S.C. afferma “ … la mera utilizzazione per slittare di un luogo non destinato a tale uso, infatti, non è di per sé sufficiente a integrare una condotta abnorme e assolutamente imprevedibile” poiché possibilmente potrebbe accadere che un minore non sufficientemente attento ai pericoli potesse ritenere sicura quella situazione. Ma non solo: il custode, secondo la Corte di Cassazione, ha anche l’obbligo di porre in essere difese contro comportamenti non consoni all’utilizzo della cosa in custodia, indipendentemente dalla consapevolezza del pericolo.

Afferma la Corte: “la responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c. non cade a fronte dell'utilizzazione volontaria da parte del danneggiato o di un terzo della cosa custodita e fonte del danno, neppure nel caso in cui si tratti di una utilizzazione assolutamente anomala, se la natura della cosa rende un siffatto uso di agevole effettuazione”.

Un banale cartello di avvertenza, quindi, potrebbe non essere sufficiente e neppure un nastro facilmente scavalcabile.

E, a rimarcare il concetto, cita un proprio precedente così massimato: "Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo" (Cass. n. 18317/2015).

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 29662 del 12/12/2017:

 

FATTI DI CAUSA

[ ... OMISSIS ...]

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