Sostituzione nel processo penale solo con delega scritta

Sulla forma dell'atto di designazione del sostituto del difensore in udienza nel processo penale si esprime la Cassazione penale con Sentenza n. 26606/2018

Sostituzione nel processo penale solo con delega scritta

1. La massima

«..dovendo la designazione del sostituto avvenire nelle stesse forme (della designazione del difensore, n.d.r.), non è ammissibile la designazione orale. Essa può avvenire con dichiarazione rese personalmente dal difensore all’autorità procedente (nel qual caso è inserita a verbale), ovvero consegnata o trasmessa per iscritto all’autorità procedente».

Così la Sezione V, col la sentenza 26/04/2018 – 11/06/2018, n. 26606.

 

2. La quaestio iuris

La questione posta dal ricorrente attiene alle modalità di conferimento della delega ex art. 102 c.p.p. da parte del difensore officiato, ossia se questa debba essere conferita per iscritto ovvero anche oralmente.

Invero, nel ricorso ex art. 410 c.p.p. avverso l’ordinanza di archiviazione emessa dal G.i.p. il ricorrente lamentava la violazione del contraddittorio in quanto all’udienza era stato impedito al sostituto processuale delegato oralmente dall'avvocato officiato di esporre le proprie ragioni.

 

3. Il decisum. La disciplina codicistica

La Suprema Corte parte dal combinato disposto di cui agli artt. 96 c.p.p. e art. 34 delle norme di attuazione. In particolare, il secondo comma della prima norma dispone che «la nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata», mentre la norma d'attuazione rubricata espressamente "Designazione del sostituto del difensore" dispone che «il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell’art. 96, comma 2, del codice».

Ciò a prescindere che si tratti del sostituto del difensore dell'imputato o del sostituto del difensore delle altre parti private (art. 100 c.p.p.) e della persona offesa (art. 101 c.p.p.), posto che l'art. 34 delle disposizioni di attuazioni si riferisce indistintamente ad ogni difensore1. Anzi, a tal proposito la Suprema Corte ritiene questa soluzione la sola ipotizzabile «dal momento che per il difensore della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria l’attribuzione del ministero deve avvenire per procura speciale, trattandosi di soggetti che agiscono nell’ambito di un rapporto civilistico, ancorché inserito nel processo penale, mentre, per il difensore della persona offesa, la forma scritta è prescritta dall’art. 101 cod. proc. pen. (che rimanda, ancora una volta, all’art. 96/2 cod. proc. pen.)». All'uopo, sotto il profilo dell’inquadramento giudico va considerato che la sostituzione processuale è sussumibile nello schema della rappresentanza (art. 1387 c.c.), a conferma che il conferimento dell’incarico deve avvenire con le forme previste per la nomina del difensore (art. 1392 c.c. e 96 c.p.p.)2.

La V Sezione rende conto anche del tenore dell'art. 27 delle disposizioni di attuazioni, che induce anch'esso ad una siffatta soluzione, posto che per tutti i "difensori" la documentazione della qualità avviene solo in forma scritta, risultando inconcepibile che il sostituto del difensore, di cui fa le veci, sia esonerato dall’obbligo di documentare in tal maniera la sua qualità.

 

4. Segue: la disciplina forense

La Suprema Corte prende espressamente posizione sulle deduzioni contrarie che si incentravano in particolare sull'interpretazione delle disposizioni sulla disciplina professionale forense.

In tal senso la V Sezione chiarisce che:

- l'art. 9 R.D.L. 1578/1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) prevede espressamente che «il procuratore può, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei Tribunali della circoscrizione della Corte d’appello e Sezioni distaccate. L’incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata»3;

- l'art. 14, co. 2, L. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) secondo cui «gli avvocati possono farsi sostituire o coadiuvare da altro avvocato, con incarico anche verbale» va interpretata nel senso che la sostituzione può avvenire anche oralmente ma al di fuori del processo, nel cui ambito vige la regola specificamente dettata dagli artt. 96, co. 2, c.p.p. e 34 delle disposizioni di attuazione;

- anche a voler ritenere abrogato l'art. 9 R.D.L. 1578/1933 dalla L. 247/2012, resterebbe la previsione del citato combinato disposto del codice di rito, disciplina di settore che non può essere intaccata dalla normativa disciplinante la professione forense, che non regola «l’intera materia già regolata dalla legge anteriore» (art. 15 delle preleggi), dal momento che ne resta fuori l’istituto della rappresentanza processuale.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Sia per la sua collocazione sistematica (è ricompreso nel capo IV del titolo I, che detta norme per ogni "difensore"), sia per il suo contenuto semantico (parla, genericamente, del "difensore").

2 Di talché, la nomina del difensore avviene sempre per iscritto, o «con dichiarazione resa all’autorità procedente» e quindi inserita in un verbale, o «consegnata all’autorità procedente dal difensore» e quindi effettuata per iscritto e in tale forma consegnata all’autorità giudiziaria, ovvero «trasmessa con raccomandata» all’autorità giudiziaria procedente e quindi previamente raccolta in forma scritta, derivandone l'inammissibilità della designazione orale, dovendo piuttosto il difensore officiato rendere personalmente tale dichiarazione all’autorità procedente, ovvero consegnare o trasmettere la delega per iscritto all’autorità procedente.

3 Norma fatta salva dal mancato esercizio della delega contenuta nell'art. 64 L. 247/2012 – secondo cui il Governo avrebbe potuto adottare, entro ventiquattro mesi, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense – tenuto conto che l'art. 65 fa salve le norme anteriori fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla stessa legge, delega che non risulta esercitata.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 26606 del 11/06/2018

 

Ritenuto in fatto

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