Sulla notificazione eseguita da ufficiale giudiziario non competente
Sulle conseguenze della notifica extra districtum effettuata da Ufficiale Giudiziario si esprimono le Sez. Unite civili della Corte di Cassazione. Sentenza n. 17533/2018

Il fatto
Un decreto ingiuntivo veniva emesso presso il Tribunale di Grosseto. L’ingiunto proponeva opposizione al d. ing. mediante notifica dell’atto di citazione effettuata dall’UNEP di Santa Maria Capua Vetere anziché quello di Grosseto. L’opposizione veniva accolta in contumacia (probabilmente una contumacia “tecnica”) ma in grado di appello veniva sollevata la questione della nullità della notifica dell’opposizione in quanto effettuata da UNEP incompetente.
La questione.
Il primo comma dell’art. 106 del DPR 1229/1959 prescrive che:
L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo seguente.
Il secondo comma dell’art. 107 del DPR 1229/1959 prescrive che:
Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti, del verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali
Nel caso che interessa l’autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento opposto era palesemente operante in un territorio diverso rispetto a quello di competenza dell’UNEP notificante.
Il caso veniva portato innanzi alla Suprema Corte la cui seconda sezione chiedeva di chiarire la questione di “massima importanza” riguardante le “conseguenze del mancato rispetto da parte dell'Ufficiale giudiziario nella notificazione degli atti in materia civile delle norme che definiscono, anche con riferimento alle notifiche a mezzo posta, i criteri di ripartizione territoriale per l'esecuzione delle suddette notifiche tra i vari uffici cui sono addetti gli ufficiali giudiziari”.
La seconda sezione chiedeva di chiarire, quindi, se
“a) se una simile notifica possa dare luogo ad una semplice irregolarità come affermato da tempo dalla giurisprudenza amministrativa;
b) se, comunque, anche a voler considerare l'incompetenza dell'ufficiale giudiziario produttiva, per derivazione, di nullità della notificazione, la sanatoria per raggiungimento dello scopo si possa considerare avvenuta per effetto della consegna dell'atto cui segua indifferentemente la costituzione in giudizio o la contumacia - e non per effetto della sola costituzione in giudizio”.
Il caso veniva, quindi, sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite.
La decisione.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili si è pronunciata sulla questione con Sentenza n. 17533 depositata il 4 Luglio 2018.
Secondo le SS.UU. le difficoltà interpretative si sono manifestate nell’applicazione del combinato disposto dell’art. 156 (tassatività della nullità degli atti del processo) e successivo art. 160 c.p.c. (nullità della notifica con incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data).
Nel tempo si è consolidato un principio giurisprudenziale secondo il quale “la notificazione effettuata da un ufficiale giudiziario extra districtum non si considera affetta da nullità assoluta, ma soltanto da nullità relativa sanabile, con effetto ex tunc, qualora l'atto abbia raggiunto il suo scopo, rappresentato dalla costituzione del destinatario in giudizio”, dovendo il giudice disporre la rinnovazione della notifica.
Uno dei corollari di tale principio è che “notificazione della sentenza eseguita da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente preclude il decorso del termine breve di impugnazione”, oppure che “l'incompetenza dell'ufficiale giudiziario notificante è causa di una nullità, non dell'atto, ma della sua notificazione che è suscettibile di sanatoria esclusivamente per effetto della costituzione del destinatario”.
Per altri interessanti principi derivanti, si rimanda alla lettura della sentenza.
Una parola viene spesa anche per il fenomeno dell’inesistenza, dichiarando la Corte che per quanto riguarda l'inesistenza giuridica della notificazione la notificazione è stata considerata giuridicamente inesistente, e quindi non sanabile, solo in caso di completa esorbitanza dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge, dovendo invece considerarsi nulla nel caso in cui sussistano violazioni di tassative prescrizioni del procedimento di notificazione. Richiamando, infine, il principio affermato da Cass. SU 20 luglio 2016, n. 14916, secondo cui un elemento costitutivo essenziale idoneo a rendere un atto qualificabile come notificazione - la cui mancanza determina l'inesistenza della notifica - è rappresentato dallo svolgimento dell'attività di notificazione da parte di un soggetto qualificato dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato.
Le SS.UU. si soffermano, altresì, ad analizzale la questione così come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, per la quale , sempre, si rimanda alla lettura della sentenza.
Esaminato lo stato delle cose la S.C. suggerisce una rivisitazione complessiva della questione e capovolgendo le argomentazioni sin qui esaminate, distacca il problema in commento dalle questioni processuali spostandolo nell’ambito dell'organizzazione interna del sistema giustizia. E afferma: “appare improprio fare riferimento alla categoria della "competenza" funzionale o territoriale degli ufficiali giudiziari quando la rispettiva normativa non lo fa e soprattutto al fine di desumerne la produzione di effetti sul processo”. Piuttosto il problema si sposta nell’ambito della responsabilità disciplinare dell’Ufficiale Giudiziario che ha violato i propri limiti di competenza.
A conclusione del lungo percorso argomentativo, le SS.UU. della Suprema Corte affermano il seguente principio di diritto:
"in tema di notificazione, la violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione. In particolare, la suddetta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari non incide sull'idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell'ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione".
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sez. Unite civili, Sentenza n. 17533 dep. 04/07/2018
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Grosseto, su istanza di V.C.A., emetteva il decreto ingiuntivo n. 93/2005 nei confronti della PAT Costruzioni di P.V. & Co. s.a.s. per l'importo di Euro 40.000,00, come penale prevista nel contratto di appalto stipulato tra le parti per il ritardo nella consegna delle opere di ristrutturazione di un fabbricato, oggetto del suddetto contratto.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!