Vita privata e videoriprese: lecite se fatte da chi sia stato ammesso nell'abitazione

Filmare in casa propria rapporti intimi intrattenuti con la convivente integra il reato di interferenze illecite nella vita privata? Cassazione penale Sentenza n. 27160/2018

Vita privata e videoriprese: lecite se fatte da chi sia stato ammesso nell'abitazione

1. La massima

«Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi intrattenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto articolo (art. 615-bis c.p., n.d.r.) è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso a farne parte, sia pure estemporaneamente, mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato».

Così la Cassazione, Sezione V penale, con la sentenza 2 maggio – 13 giugno 2018, n. 27160.

 

2. Il fatto e la quaestio iuris

L'imputato aveva invitato la persona offesa nella sua abitazione ed aveva registrato un loro rapporto sessuale con l'intenzione di utilizzare la videoregistrazione per esercitare pressioni sulla stessa, con la quale aveva intrattenuto dei rapporti sentimentali in passato, al fine di farle riprendere la relazione.

Tra le imputazioni formulate ai danni dell'imputato (violazione di domicilio, lesioni, molestie, violenza privata, detenzione d'arma, sequestro di persona), compariva anche il reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615-bis c.p.

La Corte di appello1 dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione di tutti i reati contestati, eccettuato il sequestro di persona per cui veniva confermata la penale responsabilità, e confermava le statuizioni civili fissate dal primo giudice. La Corte territoriale, infatti, aveva ritenuto la sussistenza di tutti gli addebiti mossi al prevenuto, sia quello non prescritto sia quelli di cui si dichiarava la prescrizione. Con particolare riferimento al reato di interferenza illecita nella vita privata, la Corte aveva ritenuto consumato il delitto ritenendo dirimente l'intenzione dell'agente di effettuare videoriprese all'insaputa della persona offesa, dunque il fatto che quest'ultima non avesse prestato il consenso in qualità di soggetto interessato negli atti captati a sua insaputa.

L'imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando l'inosservanza di legge ed il vizio di motivazione con riferimento, tra l'altro, alla declaratoria di responsabilità dell'imputato per tutti i delitti al medesimo contestati, compresi quelli dichiarati estinti, a causa della confermata condanna al risarcimento dei danni. In particolare, l'imputato riteneva tra le altre cose non sussistesse l'interferenza illecita nella vita privata attraverso la ripresa del rapporto sessuale in quanto non effettuata da persona estranea alla convivenza.

 

3. Il decisum

La Sezione V ha ritenuto fondato il rilievo sull'insussistenza del reato di cui all'art. 615-bis c.p2.

L'art. 615-bis c.p. è significativamente collocato nella sezione quarta tra i "Delitti contro l'inviolabilità del domicilio" e punisce le «interferenze illecite nella vita privata», definendo come "vita privata" quella che si svolge nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p., quindi nel domicilio o nelle sue appartenenze, riconducendo così la condotta punibile alla ripresa visiva o sonora da parte di chi al domicilio ove si svolge la vita privata non sia lecitamente ammesso. Di talché il delitto indicato non può essere commesso da chi si trovi lecitamente nell'abitazione all'interno della quale poi effettui una registrazione, perché tale soggetto è divenuto parte di quella "vita privata" e a prescindere dall'azione che si stia compiendo.

Ne deriva che chi si trovi lecitamente nella privata dimora e vi abbia fatto ingresso solo o anche con l'intenzione di effettuare riprese, ancorché non autorizzate, non commette il reato contestato, in carenza della volontà dell'avente diritto di escluderlo dalla sfera della propria riservatezza, con la conseguenza che la registrazione di quanto avviene non potrebbe costituire, di per sé, un'indebita condotta. L'intenzione dell'agente rimarrebbe infatti relegata nell'ambito dei moventi della condotta.

Invero, la giurisprudenza di legittimità ha già da tempo affermato che il reato di interferenza illecita nella vita privata può essere commesso da un terzo estraneo alla vita privata in cui si vuole interferire e non invece da chi sia ammesso a farne parte anche solo estemporaneamente, per cui non integra gli estremi del reato de quo la condotta di chi filma in casa propria rapporti intimi intrattenuti con la convivente, ferma l'irrilevanza dell'oggetto della ripresa, posto che il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato3.

Nel caso di specie, non ha dunque pregio l'argomentazione del giudice di merito in quanto:

- non può elevarsi a circostanza dirimente il fatto che l'agente avesse l'intenzione di effettuare delle videoriprese occulte;

- senza contare poi che il domicilio interessato in cui aveva avuto luogo la registrazione era quello dell'imputato, venendo quindi meno in capo alla persona offesa qualsivoglia diritto di escluderlo;

- non era possibile affermare che quella particolare scena della vita privata fosse estranea all'imputato, il quale invece ne faceva parte e dunque non ne era estraneo;

- non è affatto fondato ritenere la qualità indebita della ripresa per il solo fatto che non fosse stata autorizzata dall'altro partecipe, stante che il disvalore è ricollegato alla violazione dell'intimità del domicilio e non alla mera assenza del consenso da parte di chi viene ripreso.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

______________

1 Corte di appello di Reggio Calabria, sentenza dell'11 ottobre 2017.

2 La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso agli effetti penali e ha annullato senza rinvio agli effetti civili la sentenza impugnata quanto al capo relativo al delitto di interferenza illecita nella vita privata in quanto il fatto non sussiste, eliminando la somma di euro 500 (relativa all'addebito) dalla quantificazione del danno. Ha poi rigettato il ricorso nel resto.

3 Sez. 5, n. 22221 del 10/01/2017; Sez. 5, n. 1766 del 28/11/2007.

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezione V penale, Sentenza n. 27160 dep. 13/06/2018

 

Svolgimento del processo

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati